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Possiedo una villetta singola. Vorrei rifare il tetto/copertura con recupero abitativo del sottotetto attualmente non abitabile. Chiedo se posso avere accesso all'ecobonus 110 anche nel caso il nuovo tetto vada a coprire quello che sarà considerata una nuova costruzione (il recupero del sottotetto). 

Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8 gennaio 2021, qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura comunque una “nuova costruzione”. Sempre la stessa circolare riporta anche quanto segue: “I richiamati chiarimenti si rendono applicabili anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico”.

Il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.