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Legge di bilancio n 178 del 30/12/2020, all’art 119 è stata introdotta la seguente modifica “gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”. Pertanto, la presenza di un sottotetto raggiungibile da una scala interna, ma non agibile e non riscaldato, con una altezza in colmo di mt. 1,70, utilizzato come soffitta, non dovrebbe compromettere la possibilità di rifare il tetto di copertura avvalendosi della detrazione concessa dal superbonus 110%? Allo stato attuale sia Enea che Agenzia delle entrate non permettono la detrazione, per i lavori di rifacimento del tetto, nonostante la chiara indicazione legislativa. 

ENEA e Agenzia delle Entrate hanno preso atto di quando disposto dalla norma, rimane tuttavia aperta una richiesta di chiarimento di ENEA al MiSE relativamente alla modalità di definizione della superficie lorda disperdente, in quanto l’isolamento in questo caso non è posto a separazione di un volume riscaldato.