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A seguito della modifica fatta con la nuova finanziaria all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che permette anche a chi è unico proprietario di un condominio di poter accedere alla detrazione vorrei chiedere un chiarimento. La mia situazione è la seguente: io e mio marito abitiamo in una villa bifamiliare posta su due piani + piano interrato cantina costruita negli anni 70. Gli appartamenti sono accatastati separatamente. Attualmente siamo proprietari al 50% in regime di separazione dei beni della nostra prima casa posta al 1° piano della suddetta villa bifamiliare. A breve acquisteremo anche la nuda proprietà, sempre al 50% ciascuno, dell'appartamento al piano terra e del piano interrato cantina. I due appartamenti in questione sono autonomi per quanto riguarda le utenze ad esclusione dell'acqua che è in comune. Hanno un accesso esterno da cancellino in comune ma poi hanno due vialetti divisi che portano a due accessi separati. Internamente hanno però una scala che da piano cantina porta al 1° piano. Da questa scala si può accedere sia all'appartamento al 1° piano che all'appartamento al piano terra. Vorremmo utilizzare il superbonus 110% su entrambe gli appartamenti per lavori di formazione cappotto termico, sostituzione delle caldaie e sostituzione dei serramenti. La mia domanda è la seguente: dobbiamo per forza costituire condominio? Inoltre vorrei sapere se potrei cumulare all'agevolazione ecobonus 110 anche il bonus facciate per la sostituzione dei canali di gronda. 

Le modifiche apportate all’art. 119 (DL Rilancio) - comma 9 - dalla Legge di Bilancio, hanno esteso la possibilità di accesso al Superbonus anche agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Nel caso specifico tuttavia, le due unità immobiliari hanno sia gli ingressi autonomi dall’esterno che l’autonomia funzionale (impianti) vanno considerate come unità singole e non come mini condominio. È possibile utilizzare diversi bonus contemporaneamente purché le spese siano computate separatamente in modo oggettivo ed inequivocabile.