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Abito in condominio di 4 appartamenti senza codice fiscale e senza amministratore: le fatture relative ai lavori per bonus casa 110% - possono essere tutte intestate ad un solo condòmino delegato dagli altri? - se si, possono essere pagate dallo stesso? - se sì, potrà tale condòmino decidere se cedere il credito o portarlo in detrazione del proprio reddito? 

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/e dell’8 agosto 2020, in presenza di un “condominio minimo”, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli17 che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini). Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.