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Ho letto con interesse l’articolo “Bonus 110%: il maxisconto può entrare anche in garage se è una pertinenza". Quanto da voi scritto significa che nel calcolo della spesa massima agevolabile rientrano anche le pertinenze o che è agevolabile la spesa sostenuta per l’installazione del cappotto sulle superfici opache esterne di un garage, non riscaldato, che è parte unica di un edificio sul quale si interviene per installare il cappotto? Nell’articolo si fa riferimento alla circolare 30 dell’Agenzia delle Entrate: potreste dirmi con precisione dove sono indicate queste precisazioni?

Secondo quanto risposto dall’Agenzia delle Entrate all’interpello 175/2021, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori. Il relativo calcolo è effettuato tenendo conto anche delle pertinenze all'interno di edifici in condominio, comprese quelle non servite da un impianto termico. Sono quindi escluse dal calcolo le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto di intervento. Bisogna tuttavia precisare che le pertinenze citate, contribuiranno a costituire il tetto di spesa per gli interventi sulle parti comuni ma, essendo prive di impianto di riscaldamento, non potranno essere oggetto di intervento.