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In un condominio a sviluppo orizzontale ogni appartamento ha riscaldamento autonomo. Realizzando il cappotto all'involucro dell' edificio come intervento trainante per il bonus 110% , come interventi trainati ogni condomino nel proprio appartamento può sostituire la vecchia caldaia con una nuova a condensazione e gli infissi (sia interni che esterni come tapparelle in alluminio coibentate)? A valle di questi interventi il certificato APE che deve testimoniare il miglioramento minimo di due classi energetiche dell'edificio sarà influenzato significativamente da questi interventi "privati" e per questo posso ridurre la superfice totale che devo coprire a cappotto: è corretto? Ovvero per ottenere il salto di due classi dell'edificio posso realizzare il cappotto solo sui blocchi di facciate dove lo spessore di 8-10 cm non provoca inconvenienti e ad esempio nel blocco facciate dove ci sono balconi, porte finestre e tante vetrate, posso non eseguire il cappotto: è corretto ? In tal caso le spese di riqualificazione di questo blocco facciata (rifacimento parti intonaco ammalorato, finitura e pittura) rientrano nel 110 % oppure no? O è forse necessario anche in queste parti di facciate inserire "lastre dense" anche di soli 2 cm per poter avere il bonus 110% per tutte le spese? Ci sono dei requisiti tecnici minimi per poter dire che su una parte di facciata è stato eseguito il cappotto? Ultima domanda: gli interventi trainati nei singoli appartamenti possono eseguiti nello stesso arco temporale in cui è eseguito il cappotto all'edificio? Ogni appartamento in cui si vogliono eseguire interventi trainati deve avere il certificato di conformità catastale e comunale? 

Qualora si configuri il condominio, per accedere al Superbonus dovrà essere eseguito almeno un intervento trainante sulle parti comuni (isolamento a cappotto/copertura, sostituzione impianto riscaldamento se centralizzato) e, congiuntamente, gli eventuali interventi trainati (serramenti, caldaie autonome, fotovoltaico, ecc…) sulle pertinenze private. L’insieme degli interventi (trananti + trainati) dovrà garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche. Si deduce quindi che se il condominio non realizza gli interventi sulle parti comuni, i singoli proprietari non possono accedere al superbonus. Il cappotto deve essere realizzato su almeno il 25% della superficie lorda disperdente e dovrà essere realizzato nel rispetto dei requisiti minimi indicati dal Decreto 6 Agosto 2020 - Allegato E. Sarà quindi possibile non realizzare il cappotto su porzioni di edificio, tuttavia questa condizione influirà sulle prestazioni termiche dello stesso. Per la realizzazione del cappotto sono ammissibili tutte le spese strettamente necessarie alla realizzazione dell’opera (ponteggi, intonaci, ecc…). Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, nella circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti". Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".