Home Page

Dovrei ristrutturare un appartamento in un condominio, uno dei tecnici a cui mi sono rivolto mi ha detto che posso accedere all'ecobonus del 110% anche se il condominio non effettua alcun lavoro. Cercando su internet ho trovato questa affermazione: "Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore. Anche se nel testo si parla di sostituzione dell'impianto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è sufficiente la sostituzione del generatore di calore per godere della detrazione al 110%. Ovviamente, per rientrare in questa casistica devi possedere un appartamento in un condominio. Per condominio si intende uno stabile in cui sono presenti almeno due unità intestate a soggetti differenti. Una volta appurato ciò, devi sostituire il tuo vecchio impianto con un nuovo sistema più efficiente." Vuol dire che se io sostituisco il generatore di calore del mio appartamento ho diritto all'ecobonus?

Negli edifici plurifamiliari (condomìni) è necessario che il condomìnio realizzi almeno un intervento trainante, congiuntamente i condòmini potranno eseguire gli interventi trainati sulle parti private. L’insieme di tutti gli interventi dovrà consentire un miglioramento di almeno due classi energetiche. Normalmente quindi il singolo condòmino non può accedere in autonomia al Superbonus, ad eccezione dei seguenti casi: a)Qualora si tratti di unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; b) Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 (DL 34/2020 e s.m.i. “trainanti”) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.