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Sono proprietario di un immobile costruito a seguito di Licenza di Costruzione rilasciata il 9/10/1973, composta da un appartamento disposto su piano terra e primo piano in classe A2, un secondo appartamento al primo piano in classe A2 e una autorimessa C6. Il 30/06/1986 presentavo domanda di Condono Edilizio che il 29/12/1994 veniva accettata e il Tecnico Comunale certificava che il pianoterra (appartenete ad uno dei 2 appartamenti accatastati come A2) era composto da 1 vano abitabile (ufficio), da 8 vani accessori, da 1 autorimessa. Uno degli 8 vani accessori è indicato sulle schede catastali come “Locale di Sgombero” ed è da sempre stato collegato all’impianto di riscaldamento centralizzato. Gli interventi “trainati” eseguiti in questo “Locale di Sgombero” (sostituzione dell’impianto di riscaldamento a termosifoni con un impianto a pavimento) rientrano nella normativa del 110% ?

L’accesso ai benefici fiscali (e ai contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici) è subordinato allo stato legittimo dell’immobile (TUE DPR 380/01 - art. 49). In Regione Lombardia è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva ed invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi (Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24). Con l’introduzione del DGR 3965/15 inoltre è stata definita l’azione sanzionatoria che prevede anche la rimozione e/o disattivazione permanente obbligatoria dei corpi scaldanti. In ragione di quanto sopra, per l’accesso ai sistemi incentivanti, è necessario ripristinare lo stato legittimo dell’immobile sia in termini di impianti che di destinazione d’uso dei locali. La legittimità sarà certificata da un tecnico abilitato mediante accesso agli atti e confronto con lo stato di fatto dell’immobile. Eventuali difformità, ove possibile, dovranno essere sanate e concluse prima dell’accesso agli incentivi.