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Villetta bifamiliare, appartamenti con proprietari diversi e ingressi, acqua e luce indipendenti. Un appartamento situato al piano terra e uno al piano primo. Con i lavori di isolamento termico di superfici verticali e orizzontali, cappotto e rifacimento tetto, vorremmo cambiare la sagoma del tetto senza alzarne la colma, sia per la posa dei pannelli solari sia per migliorare la fruibilità dell'appartamento al primo piano. Questo porta ad un aumento della volumetria dell'appartamento posto al primo piano. I costi sostenuti per il rifacimento tetto sono completamente coperti dal superbonus 110?

Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8 gennaio 2021, qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura comunque una “nuova costruzione”. Sempre la stessa circolare riporta anche quanto segue: “I richiamati chiarimenti si rendono applicabili anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico”. Il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.