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Bonus facciate, quali interventi e i documenti per avere lo sconto fiscale

Bonus facciate, quali interventi e i documenti per avere lo sconto fiscale

Agenzia delle Entrate: ecco come si applica lo sconto

La legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), commi da 219 a 224, ha introdotto il cosiddetto “bonus facciate”, ovvero la detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi di sistemazione della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone del centro storico e nelle zone di completamento.

L’Agenzia delle entrate aveva già fornito le prime indicazioni operative sulla nuova agevolazione con la Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E e recentemente è nuovamente intervenuta in risposta ad alcuni specifici Interpelli, fornendo ulteriori chiarimenti riguardo:

  • 1. all’attestazione che il soggetto deve ottenere per verificare che l’immobile sia ubicato in una zona territoriale “assimilabile” alle zone omogenee A o B, di cui 2 aprile 1968, n. 1444, nel momento in cui il Comune non abbia approvato strumenti urbanistici idonei alla facile individuazione della zona;

    2. alla detraibilità delle spese sostenute per interventi iniziati nel 2019;

    3. alla corretta indicazione dei dati nel bonifico di pagamento delle spese;

    4. alla possibilità di fruire della detrazione per specifiche tipologie di interventi sulla facciata e sugli elementi costruttivi che la compongono.

In merito al primo punto, Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ha definito i limiti per la formazione degli strumenti urbanistici e ha individuato le caratteristiche delle zone territoriali omogenee in cui il territorio comunale è frazionato.

L’art. 2 dello stesso decreto individua le zone territoriali omogenee, con le lettere da A) a F). Ai fini del bonus facciate quindi:

- sono agevolabili gli interventi eseguiti su edifici siti nelle zone A) o B), ovvero, in via generale, nel centro.

- non sono agevolabili gli interventi eseguiti su edifici siti nelle zone C), D), E) ed F) ovvero nelle zone meno densamente edificate, o destinate alle attività agricole o industriali.

Si noti quindi che ai fini della detrazione non rileva la categoria catastale dell’edificio, bensì la sua ubicazione nel territorio.

L’assimilazione di una determinata area alla zona omogenea A o B, tuttavia:

- non può essere attestata da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali;

- deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, nella generalità dei casi quindi dal Comune in cui è situato l’immobile.

In merito al secondo punto, con la risposta n. 191/2020 l’Agenzia delle entrate ha specificato che la detrazione spetta per le spese sostenute nel 2020 anche se riguardanti interventi iniziati nel 2019.

Ai fini dell’imputazione delle spese, per le persone fisiche va considerato, come usuale, il criterio di cassa e, quindi, la data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Inoltre, chiarisce l’Agenzia, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, a prescindere dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Relativamente al terzo punto, lo stesso entra in merito alla compilazione del bonifico di pagamento, infatti, il comma 223, art. 1, Legge n. 160/2019, prevede che ai fini del bonus facciate si applicano le disposizioni del regolamento di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per i soggetti Irpef.

In applicazione del citato Decreto, pertanto, le spese sostenute devono essere pagate tramite bonifico bancario (o postale) “parlante”, che riporti:

- i dati necessari all’individuazione dei soggetti ordinanti e beneficiari (codice fiscale e partita IVA)
e
- la causale del versamento. La Circolare n. 2/2020 chiarisce che è possibile utilizzare i bonifici predisposti con causale ai fini della detrazione per recupero edilizio o risparmio energetico.

Sui bonifici per spese detraibili viene applicata la ritenuta d’acconto dell’8%.

L’Agenzia ha ulteriormente chiarito che:

- possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dalle banche ai fini del risparmio energetico e del recupero del patrimonio edilizio;

- vanno indicati, se possibile, come causale gli estremi della Legge n. 160/2019.

Se tale indicazione non risultasse possibile, perché, ad esempio, non sono ammesse modifiche alla causale che indica i riferimenti normativi al recupero edilizio o all’ecobonus, l’agevolazione è comunque riconosciuta a condizione che non sia pregiudicato in maniera definitiva l’obbligo di applicazione della ritenuta da parte degli istituti bancari o postali.

Non è invece stato chiarito dall’Agenzia se il mancato utilizzo del bonifico “parlante” possa essere sanato con una dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto che ha eseguito i lavori ed incassato le somme, in cui attesti che le stesse sono state correttamente contabilizzate, concorrendo quindi alla determinazione del reddito.

Si ritiene prudenziale ai fini del riconoscimento del “bonus facciate”, in mancanza di una specifica indicazione, utilizzare esclusivamente il bonifico “parlante” ai fini del recupero edilizio o del risparmio energetico, completo di tutti i dati fiscali richiesti dalla norma.

In ultimo, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli interventi interessati dalla detrazione:

  • - il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie con trattamento dei ferri dell’armatura della

    - facciata del fabbricato;

    - il rifacimento dei balconi con sistemazione di parapetti in muratura, con verniciatura della ringhiera

    - in metallo e rifacimento del sotto-balcone e del frontalino;

    - la sistemazione del terrazzo a livello;

    - la copertura di un fabbricato rurale.

Nei documenti di prassi (Interpelli nn. 185 e 191 rispettivamente del 12 e 23 giugno 2020) l’Agenzia ha esplicitamente affrontato tali tipologie di interventi andando a specificare se e in che modo gli interventi sopra citati possano rientrare nel c.d. Bonus facciate.

Numerosi e particolarmente rilevanti, quindi, sono stati i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con riferimento a tale bonus, che va ad incastrarsi insieme a tutti gli altri e ulteriori bonus introdotti in questo 2020, specialmente con riferimento a quelli di natura edilizia. Data la complessità della materia, si suggerisce, prima di procedere all’esecuzione di lavori sulle proprie facciate esterne, di verificare attentamente il rispetto dei requisiti normativi e di prassi o di rivolgersi a professionisti conoscitori della materia, evitando così possibili contestazioni future.

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