Bonus 110%, ammesse al maxi sconto per i lavori nelle comunità energetiche
Maxi sconto negli edifici ad alto risparmio energetico
Via libera al Superbonus anche per le realtà immobiliari che fanno già parte di una comunità energetica. La possibilità - spiega l’Agenzia delle Entrate, è aperta alle comunità indipendentemente dalla loro dimensione, l’importante è che siano costituite in forma di enti non commerciali o, per i condomìni che aderiscono, alle “configurazioni” dell’articolo 42-bis del decreto legge Milleproroghe del 30 dicembre 2019, poi convertito in legge il 28 febbraio 2020.
Su questo caso peculiare, il decreto Rilancio ha dato ulteriori e precise disposizioni in materia di «autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili» e di «comunità energetiche rinnovabili», introducendo la detrazione del 110% delle spese sostenute per determinati interventi di efficientamento energetico o antisismici.
In particolare, il comma 16-bis spiega che non rientrano nello svolgimento di attività commerciale abituale le comunità energetiche che utilizzano impianti rinnovabili fino a 200 kW, costituite in forma di enti non commerciali o da condomìni che aderiscono alle configurazioni previste dall’articolo 42 bis del decreto legge Milleproroghe poi convertito nella legge 28 febbraio 2020.
Fornendo un’ulteriore chiarimento il comma 16-ter, stabilisce che per la quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW per l’installazione degli impianti, si applica il Superbonus a condizione che l’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta in favore del GSE, con le modalità previste dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 3871.
Chiarito il quadro normativo entro cui le comunità energetiche possono accedere al Superbonus bene sapere che la detrazione si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96 mila euro.
Tra i lavori agevolativi rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che, impiegando fonte solare, sfruttano una forma di energia rinnovabile. In questo caso il Superbonus spetta su un ammontare delle spese non superiore a 48 mila euro e, in ogni caso, nel limite di 2.400 euro di spesa per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022. L’incentivo, in ogni caso, è subordinato alla condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” finalizzati al risparmio energetico o agli interventi antisismici.