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Bonus 110% ammesso anche per la stufa a pellet e scaldabagno a pompa di calore

Bonus 110% ammesso anche per la stufa a pellet e scaldabagno a pompa di calore

Sostitutuire la caldaia sfruttando il bonus 110%

Sono o non sono agevolabili gli interventi di sostituzione di una caldaia a gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore e con una termostufa a pellet?
È la domanda che si pongono molti contribuenti interessati ad avviare dei lavori nelle proprie abitazioni stimolati dalla possibilità di accedere al superbonus 110%. La risposta è positiva e ora arriva anche la conferma dall’Agenzia delle Entrate: anche questi impianti rientrano nell’elenco degli interventi coperti dal bonus 110%, pertanto permettono di ottenere la maxi detrazione fiscale.

Il quesito di partenza e i lavori

A sollevare il dubbio, un contribuente che si è rivolto al fisco attraverso la procedura dell’interpello, attraverso cui è possibile rivolgere una domanda all’Agenzia delle Entrate e la cui risposta diviene poi efficace non solo per il caso presentato, ma assume la veste di risposta ufficiale e definitiva cui si possono appellare tutti gli altri contribuenti.

In questo caso la risposta a cui si fa riferimento è la numero 600 attraverso cui il Fisco fornisce istruzioni sul caso di un doppio intervento.

Come scrive il contribuente nella documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate, l’intenzione è di «sostituire una caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria con l’installazione di due impianti diversi. Uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e una termostufa a pellet per il riscaldamento dell’abitazione».

Secondo il contribuente non ci sarebbero dubbi: «L’istante – si legge nel documento - ritiene che in relazione all’intervento prospettato possa accedere all’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 in quanto la sostituzione di una caldaia adibita sia a riscaldamento che ad acqua calda sanitaria con uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria è da considerare intervento trainante, sempre ché tale produzione avvenga con una caldaia a condensazione o con una a pompa di calore, mentre, per la funzione di riscaldamento, la sostituzione della caldaia con una termostufa a pellet è da considerare quale intervento trainato».

Le istruzioni del Fisco per fruire del bonus 110%

Per cercare di dare una risposta più chiara possibile, anzitutto riepiloga le norme generali che regolano il superbonus, per poi entrare nel merito.
In particolare scrive: «Con riferimento alle tipologia di interventi trainanti ammessi, l’articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto Rilancio ricomprende «la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (...) e relativi sistemi di accumulo».

Negli interventi trainati (circolare n. 24/E del 2020), rientrano «le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento e la detrazione del 110% si applica “solo” se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 2.1 della medesima circolare e sempreché́ assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi».

E aggiunge: «Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al superbonus, la citata circolare n. 24/E del 2020, in base all’articolo 2, comma 5 del citato decreto interministeriali 6 agosto 2020 (cd. Requisiti minimi), ha chiarito che tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».

E conclude confermando la possibilità di accedere al superbonus: «Nel caso di sostituzione di una caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria con uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e una termostufa a pellet per il riscaldamento dell’abitazione, nel rispetto dei requisiti previsti e degli adempimenti richiesti, sia possibile beneficiare del superbonus».

Lo sconto è possibile poiché: