Bonus 110% e sismabonus anche agli immobili strumentali d’impresa
La svolta del Fisco sugli immobili d’impresa
Ecobonus e sismabonus si possono applicare anche agli immobili di imprese e società di costruzione e locazione, a prescindere dalla loro qualificazione, quindi anche agli immobili “strumentali”, “merce” o “patrimoniali”.
Finora, invece, almeno per quanto riguarda l’ecobonus, l’agevolazione era concessa solo per i fabbricati strumentali delle imprese. A stabilirlo l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 34/2020, in cui reinterpreta in senso più allargato quanto già sostenuto in precedenza in due documenti di prassi e si allinea così all’indirizzo di una sentenza della Corte di Cassazione.
Prima di tutto è da chiarire il significato di queste tre categorie di immobili. Gli immobili merce sono i beni alla cui produzione, o scambio, è diretta l’attività d’impresa (in particolare con riferimento ai fabbricati si intendono quelli costruiti o fabbricati per la vendita delle società edili di costruzione o ristrutturazione o quei fabbricati acquistati per la rivendita da parte di società di compravendita immobiliare).
Gli immobili strumentali invece sono beni utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre nella categoria di immobili patrimonio rientrano tutti quelli che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa. La Corte di Cassazione è dunque intervenuta affermando che la ratio della legge consiste nella volontà di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Salta ogni riferimento catastale
Questa nterpretazione non si pone in contrasto con le norme di riferimento, in quanto le stesse non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il “bonus” alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta. Aderendo a questi principi, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che non vi è alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta. Tale estensione vale anche per il sismabonus, le cui condizioni di accesso sono le stesse dell’ecobonus.
Di conseguenza, i due regimi possono essere accomunati, sotto il profilo della possibile agevolazione degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione. Su tutto prevale la finalità, di interesse pubblico, al risparmio energetico e alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.