Bonus 110%, ecco come la detrazione entra nella dichiarazione dei redditi
Il superbonus arriva alla prova dei fatti con il Fisco e all’inserimento delle spese da detrarre nella dichiarazione dei redditi che proprio in questi giorni si affaccia alle porte dei contribuenti.
Chi vuole utilizzare il credito d’imposta maturato deve porre attenzione alla compilazione della dichiarazione e, per evitare errori, l’Agenzia delle Entrate ha dedicato un ampio approfondimento al tema nella recente circolare 7/E/2021 che potete trovare qui
In realtà la circolare è un vero e proprio sunto della normativa dedicata al superbonus e agli altri ecobonus, non limitandosi solo alle specifiche fiscali ma ricordando passo passo le incombenze e le caratteristiche della detrazione sia per condomini che per privati, siano essi proprietari dell’immobile o locatari. Nel documento vengono ricordati i limiti di detraibilità, come si deve procedere nel caso di cumulabilità con altre detrazioni e come riscattare, per chi ne ha diritto, interventi eseguiti prima del 2019.
Un particolare accento è dato, però alla documentazione necessaria. Per ottenere la detrazione le spese devono essere state pagate con bonifico dedicato con causale del versamento specifica per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione.
Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11/E risposta 4.5). La causale deve riportare anche il codice fiscale del beneficiario della detrazione, che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
La circolare chiarisce inoltre: «Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43/E)».
Nella dichiarazione dei redditi il contribuente deve indicare anche i dati catastali identificativi dell’immobile, mentre nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 1.1).
Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono comprese le abilitazioni amministrative richieste rispetto alla tipologia di lavori realizzati o da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 1.5).
Non possono essere indicate nel modello 730/2021 le spese sostenute nel 2020 che sono state indicate nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto.