Bonus 110%, ecco i codici per compensare il credito con cessione o sconto
I nuovi codici per compensare il credito con tutti gli ecobonus
L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici da inserire sul modello F24 per finalizzare la detrazione guadagnata tramite l’acquisizione del credito maturato o lo sconto in fattura.
Il 28 dicembre, infatti, con la risoluzione n. 83/E l’ente ha pubblicato le modalità esatte per la compensare il credito di imposta acquisito sia in caso di superbonus 110% che con gli altri bonus casa come sismabonus, bonus facciate ed ecobonus.
Come si legge nel documento, al fine di consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- 6921 denominato SUPERBONUS da utilizzare in compensazione credito per cessione o sconto
- 6922 denominato ECOBONUS e IMPIANTI FOTOVOLTAICI da utilizzare in compensazione credito per cessione o sconto
- 6923 denominato SISMABONUS da utilizzare in compensazione credito per cessione o sconto
- 6924 denominato COLONNINE RICARICA da utilizzare in compensazione credito per cessione o sconto
- 6925 denominato BONUS FACCIATE da utilizzare in compensazione credito per cessione o sconto
- 6926 denominato RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO da utilizzare in compensazione credito per cessione o sconto
Questi codici saranno attivi a partire dal 1 gennaio 2021. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, questi codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.
Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.
I crediti d’imposta sono fruiti secondo la ripartizione originaria prevista, in cinque o dieci quote annuali di pari importo a seconda della tipologia di bonus.
La quota dei crediti non compensata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino questa opzione sulla “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla stessa piattaforma i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente, e i successivi cessionari potranno utilizzarli secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente.