Bonus 110%, fino a 15mila euro la sanzione per asseverazioni errate o false
Una falsificazione che può costare caro
Ammontano da 2.000 a 15.000 euro le sanzioni previste per ogni documento falso presentato al fine di ottenere le agevolazioni del Superbonus 110%.
A fronte dunque della possibilità di usufruire di una maxi detrazione fiscale, introdotta dal Decreto Rilancio, per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione o per ridurre il rischio sismico, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero per lo Sviluppo Economico si riservano non solo di controllare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti necessari, ma anche che la documentazione presentata non contenga false dichiarazioni.
Attenzione però che non si incorre solo nel rischio di una multa, infatti le asseverazioni e attestazioni non veritiere, o sbagliate, comportano sempre il venir meno dei benefici fiscali e come conseguenza il versamento delle maggiori imposte dovute in mancanza della superdetrazione. Imposte a questo punto aggravate dagli interessi e dalle sanzioni. L’avviso di accertamento sulla documentazione presentata deve essere notificato, pena la decadenza dello stesso, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per usufruire del beneficio fiscale.
Per quanto riguarda invece il possibile atto di recupero degli importi, nel caso di controlli che abbiamo accertato una qualche irregolarità nella documentazione, questo deve essere notificato entro otto anni, sempre a partire dall’utilizzo del Superbonus.
La via della polizza assicurativa come tutela
Per mettere al riparo contribuenti e professionisti incaricati di predisporre la documentazione necessaria da simili pesanti conseguenze, la norma impone a questi ultimi la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni. Il massimale non deve essere inferiore a 500 mila euro. Si ricorda che l’asseverazione è necessaria anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, Sismabonus 110%.
In questo caso i responsabili della veridicità dei documenti presentati sono i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori, delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali. Per l’Ecobonus 110%, vale a dire per gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico caldaie ecc), i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal DM 26 giugno 2015.
Gli interventi devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta. La prova deriverà dall’attestato di prestazione energetica ante e post intervento, rilasciato appunto dal tecnico abilitato nell’asseverazione.
L’asseverazione in mezzo ai tanti documenti
Sempre a proposito di tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni, ma soprattutto della quantità e della complessità dei documenti da presentare per ottenere il Superbonus 110%, è facile sentir parlare di “general contractor” o, per dirlo con la parola italiana, “contraente generale”. Con questo termine si intende indicare una persona fisica, o una società giuridica, che viene individuata dal committente finale per ottimizzare tutti i processi di costruzione, dai tempi ai costi, ma anche per diversificare le responsabilità, tecniche e giuridiche, da parte del committente.
Il general contractor svolge anche un ruolo di coordinamento di tutte le altre professionalità chiamate a collaborare. Professionalità specifiche, spesso già presenti all’interno dello staff del “general contractor”, che nei settori di appartenenza conoscono la materia alla perfezione.
Non è raro inoltre che all’interno della struttura organizzativa del “general contractor”, ci sia anche un ramo aziendale che si interessi di recepire eventuali finanziamenti, come nel caso della cessione del credito da parte delle banche o di altri organi preposti. Rivolgersi a un “general contractor” naturalmente ha dei costi. Attenzione però che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte di queste figure, a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività che vengono loro affidate, non possano essere oggetto di detrazione, dovendosi ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente relative agli interventi eseguiti ed ammissibili al Superbonus.