Bonus 110%, il condominio minimo non è obbligato ad avere il codice fiscale
Meno difficile ottenere il super sconto fiscale
Il “condominio minimo” non è tenuto a richiedere il codice fiscale: accedere al superbonus 110% è quindi ancora più semplice, perché viene meno questa incombenza. Una possibilità che va, dunque, in contro alle esigenze delle realtà più piccole.
Questo segno di apertura emerge da una risposta che il Fisco ha dato a un contribuente che presentava proprio il caso del condominio minimo.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si è espressa nella Risposta n. 196 di qualche giorno fa, il 18 marzo.
Una possibilità per i condomini più piccoli
I condomini minimi sono una realtà moto diffusa del territorio italiano, per questa ragione il caso prospettato all’Agenzia delle Entrate può essere rappresentativo di molti altri.
A presentare la domanda è un contribuente che racconta di aver ricevuto in donazione dal padre tre unità immobiliari di categoria catastale A/3, C/2 e C/6 facenti parte di un edificio. Il desiderio è demolire il tutto di ricostruirlo senza aumenti di volumetria.
Al termine dei lavori, le tre unità immobiliari (A/3, C/2 e C/6) saranno accorpate in un’unica unità abitativa con destinazione d’uso nella categoria catastale A/3. Nel corso del cantiere saranno effettuati interventi per la riduzione del rischio sismico in quanto l’edificio B ricade in zona sismica 3 di riqualificazione energetica.
Le tre proprietà immobiliari del contribuente sono unite all’edificio vicino composto da altre tre unità immobiliari, una di proprietà del padre, una del cugino e una dello stesso contribuente che si è rivolto all’ente per una serie di dubbi.
La prima domanda che si pone è: “Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni del cosiddetto superbonus” e possibile definire come “condominio unico l’edificio A assieme all’edificio B anche se insistono su due mappali diversi tenendo conto delle parti in comune sopra richiamate”.
Oltre a ciò, si chiede: “Se sia necessario richiedere un codice fiscale per il condominio minimo e nel caso venga richiesto un codice fiscale se tali detrazioni siano gestibili tutte tramite il codice fiscale del condominio invece che come singole persone fisiche.
Il codice fiscale, ostacolo superato
L’agenzia delle Entrate spiega: “Ai fine di beneficiare del superbonus per detti interventi non è necessario richiedere un apposito codice fiscale per il condominio minimo. Tuttavia, nel caso in cui lo stesso sia stato richiesto ai fini della fruizione del beneficio; può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che è tenuto ad effettuare i connessi adempimenti”.
E precisa: “Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio”.
Le parti comuni
Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario far riferimento all’articolo 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni:
- il suolo su cui sorge l’edificio;
- le fondazioni;
- i muri maestri;
- i pilastri e le travi portanti;
- i tetti e i lastrici solari;
- le scale;
- i portoni di ingresso;
- i vestiboli;
- gli anditi;
- i portici;
- i cortili e le facciate;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini
E conclude “il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto” e “l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili”.