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Bonus 110%, avete dei dubbi? Il Fisco vi risponde. Ecco come fare domanda.

Bonus 110%, avete dei dubbi? Il Fisco vi risponde. Ecco come fare domanda.

Dubbi o incertezze? Ecco come chiedere al Fisco la risposta

La normativa che disciplina l’applicazione del superbonus lascia, talvolta spazio a dubbi e interpretazioni discordanti. Il contribuente si trova a non avere informazioni complete per capire se il proprio caso rientra o meno nella detrazione fiscale del 110%. Ma c’è una soluzione: per ottenere un chiarimento, può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate tramite una procedura, disponibile anche online. L’ente è tenuto a dare risposta entro 120 giorni, in caso non arrivasse alcuna indicazione sarà implicito il silenzio-assenso.

Ma come ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate? Quali quesiti è possibile porre?

Di seguito, passo dopo passo, una guida per presentare direttamente al Fisco le vostre domande di chiarimento.

Come presentare la domanda

Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate dove è spiegata l’intera procedura «l’istanza deve riguardare l’applicazione di una norma a casi concreti e personali, quando sussistono obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma stessa». L’ambito è circoscritto alla interpretazione di norme primarie e secondarie, con esclusione di tutti gli atti privi di contenuto normativo come circolari, risoluzioni, istruzioni, note e atti simili.

L’istanza deve essere presentata personalmente dal contribuente interessato, salvo eccezioni (ad esempio, genitore per conto del figlio minore). Tra i soggetti legittimati a presentare l’istanza rientrano anche i responsabili d’imposta (ad esempio, i notai, obbligati al pagamento dell’imposta per fatti o situazioni riferibili ai propri clienti) e i coobbligati al pagamento dei tributi. Oltre che dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza di contribuenti diversi dalle persone fisiche, l’istanza può essere inviata anche dal procuratore generale o speciale.

Come si presenta la domanda di chiarimento

L’istanza deve essere presentata in diversi modi:
- a mano alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente (da definire sulla base del domicilio fiscale del contribuente).
- mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso ricevimento
- da una casella Pec (Posta Elettronica Certificata):

  • all’indirizzo Pec della Direzione regionale (disponibile al seguente link)
  • all’indirizzo Pec della Divisione Contribuenti (disponibile al seguente link), esclusivamente nel caso di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale; soggetti non residenti nel territorio dello Stato che si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato; soggetti di più rilevante dimensione
  • da una casella Pel (Posta Elettronica Libera) all’indirizzo [email protected] esclusivamente nel caso di interpelli presentati da soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.
  • da una casella Pel (Posta Elettronica Libera)
  • all’indirizzo Pec della Direzione regionale (disponibile al seguente link)
  • all’indirizzo Pec della Divisione Contribuenti (disponibile al seguente link), esclusivamente nel caso di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale; soggetti non residenti nel territorio dello Stato che si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato; soggetti di più rilevante dimensione

Quando presentare l’istanza per avere i l chiarimento

L’istanza deve essere presentata “prima” di applicare la norma di cui si chiede la corretta interpretazione ed è concessa solo nel caso di «obiettive condizioni di incertezza». Cioè «in presenza di previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire in un determinato momento, l’individuazione certa di un significato della norma».

Una tale situazione, «non infrequente rispetto alle norme tributarie, spesso complesse e non univoche, si può verificare, ad esempio, in presenza di leggi di recente emanazione rispetto alle quali non si sia formato un orientamento interpretativo definito, ovvero coesistano orientamenti contraddittori».

Non sarà possibile chiedere l’interpretazione del Fisco, invece, se l’Agenzia delle Entrate ha fornito la soluzione interpretativa a casi analoghi (mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota), portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella banca dati “Documentazione Tributaria” consultabile attraverso i siti internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Finanze.

Ecco quali informazioni inserire nel documento

L’istanza deve contenere una serie di informazioni fondamentali per permettere l’analisi del caso e un’interpretazione. E nello specifico questi documenti sono:

  • I dati identificativi del contribuente (eventualmente del suo legale rappresentante)
  • La descrizione del caso concreto, esponendo nei dettagli la situazione personale e il problema interpretativo che l’amministrazione dovrebbe risolvere
  • Il domicilio del contribuente (o della persona a cui dovrà essere inviata la risposta dell’amministrazione
  • La sottoscrizione del contribuente (o del legale rappresentante)

Alla domanda devono essere allegati i documenti rilevanti ai fini della soluzione del quesito.

Nell’esporre nell’istanza, il contribuente deve proporre la propria soluzione interpretativa che intende adottare, fornendo la motivazione. Se questa indicazione manca l’istanza non diventa inammissibile; nel caso in cui l’Amministrazione dia la risposta decorsi i 120 giorni o rettifichi la risposta data in precedenza e il contribuente ha già applicato la norma, l’amministrazione potrà recuperare le imposte dovute e i relativi interessi, senza però l’applicazione di sanzioni.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta deve essere notificata per raccomandata, via fax o mail entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. La risposta deve essere motivata e deve essere data anche se l’istanza era inammissibile per mancanza delle “oggettive condizioni di incertezza”.

Se molti contribuenti sollevano la stessa questione o questioni analoghe, l’amministrazione può rispondere tramite una circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito “Documentazione tributaria” del Ministero delle finanze. In tal caso l’amministrazione è comunque tenuta a scrivere personalmente a ciascuno dei contribuenti che hanno posto il quesito, segnalandogli gli estremi del documento.

La risposta ha efficacia solo nei confronti del contribuente che ha presentato l’istanza, limitatamente al caso segnalato. Se l’amministrazione non risponde nel termine di 120 giorni, scatta il silenzio-assenso nei confronti dell’ipotesi di soluzione prospettata dal contribuente.