Bonus 110%, il maxi sconto può entrare anche in garage se è una pertinenza
Il superbonus entra in garage
Anche in corrispondenza del garage, non riscaldato, è possibile usufruire del Superbonus per realizzare il cappotto termico? E ancora, i box auto si possono considerare pertinenze, e dunque accedere alle agevolazioni fiscali, anche se sono lontane dall’abitazione?
La risposta al primo dubbio arriva dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, n°30 del 22 dicembre scorso, che alla domanda se “nel caso di intervento sull’impianto termico centralizzato concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze non servite dall’impianto termico”, ha specificato che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. In sostanza è stato ritenuto irrilevante la circostanza che le pertinenze fossero o meno servite dall’impianto termico.
L’unico dato da tener presente, e indicato nella stessa circolare, è che le pertinenze, a prescindere dal fatto che siano almeno riscaldate, devono riferirsi a immobili che si trovano all’interno dello stesso edificio oggetto dell’intervento. Nel caso di un condominio dunque nulla vieta di considerare anche queste pareti all’interno del tetto di spesa previsto dal Superbonus.
Anche nel caso di un edificio unifamiliare costituito, ad esempio, da abitazione, garage e locale deposito, gli eventuali interventi per la coibentazione possono riguardare tutte le pareti e non solo quelle che delimitano i locali riscaldati in quanto l’agevolazione è riconosciuta per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici. L’intervento deve essere effettuato su una porzione superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e portare alla riduzione di due classi energetiche dell’intero fabbricato. Il tutto a prescindere dal fatto che la singola parete sulla quale si interviene delimiti o meno a sua volta locali riscaldati.
A conferma di quanto detto un’altra circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 24/E/2020, ha ben specificato che gli interventi di isolamento termico devono riguardare le superfici che delimitano il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, devono rispettare il requisiti di trasmittanza “U”, espressa in W/m2K, definiti dal D.M. 06 agosto 2020.
L’intervento di coibentazione può interessare sia l’involucro dell’edificio condominiale che dell’edificio unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente. Una riflessione a parte merita invece la questione di che cosa si intenda per “pertinenza”. Secondo il catasto sono quegli immobili che rientrano nelle seguenti categorie: C/2, magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai; C/6, stalle, scuderie, rimesse, posti auto, autorimesse (senza fine di lucro); “C7”, le tettoie (chiuse o aperte). Normalmente con il termine pertinenza si indicano elementi connessi alla propria abitazione. Ci si può chiedere però se debba esistere necessariamente un collegamento fisico tra la pertinenza e l’edificio principale.
Molti, ad esempio, sono proprietari di garage o altri locali che non si trovano nelle immediate vicinanze dell’abitazione, dunque i box auto e i ripostigli lontani da casa rientrano tra le pertinenze? La questione è stata di recente chiarita dalla Corte di Cassazione che ha stabilito che, per definirsi pertinenza, il bene non deve necessariamente essere strutturalmente e fisicamente collegato alla cosa principale, potendo trovarsi anche molto distante da esso. Il legame tra bene principale e pertinenza è di tipo economico funzionale e può sussistere anche da lontano.
Detto questo sembrerebbe esserci una contraddizione con quanto scritto nella circolare dell’Agenzia dell’Entrate che in merito alle pertinenze dice che “devono riferirsi a immobili che si trovano all’interno dello stesso edificio oggetto dell’intervento”.