Bonus 110%, limiti di spesa estesi a comprendere anche le pertinenze
Le unità immobiliare diverse da quelle residenziali
La legge di Bilancio 2021 ha esteso il Superbonus 110% agli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. Ciò che non è chiaro è come calcolare i limiti di spesa previsti nel caso all’interno dell’edificio siano presenti anche unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale.
Ed è proprio questa la domanda che è stata posta in un’interrogazione a risposta scritta al il Ministero dell’Economia e delle Finanza. In particolare, a seguito della modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari persone fisiche ed è riferita alla spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.
Secondo il Mef, il ministero dell’Economia e delle Finanze, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate. Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni.
Con riferimento, invece, alla determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2020, è stato precisato che: «nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8».
Il Mef ha anche ricordato che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: «Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare».
Lo stesso decreto Rilancio, all’art. 119, comma 9-bis, prevede la possibilità per l’assemblea di condominio di deliberare l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento.