Bonus 110%, lo sconto facciate si allarga a tutto il territorio comunale
Bonus facciate: le nuove regole in arrivo
Estendere il bonus facciate a tutto il territorio, non più soltanto alle zone A e B. La richiesta, in corso di valutazione, è stata presentata tramite interrogazione parlamentare al ministro dell’Economia e delle Finanze e al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Troppi gli edifici “tagliati fuori” dallo sconto fiscale che ha come obiettivo quello di abbellire gli immobili. Comprendere anche tutte le aree assicurerebbe benefici paesaggistici e architettonici, si legge nell’interpellanza. Inoltre, permetterebbe di coinvolgere tutti i cittadini proprietari di immobili vetusti.
Ma quali sono le zone A e B? In che cosa consiste il bonus facciate?
Le zone del bonus facciate
Il bonus facciate è la detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici. Ma per questa misura fiscale sono previsti requisiti stringenti, gli immobili devono essere ubicati in area A o B.
- La zona A comprende parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante per tali caratteristiche degli agglomerati stessi.
Le zone B comprendono, invece, le aree diverse dalla A, totalmente o parzialmente edificate, includendo in queste ultime quelle in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Questi requisiti sono considerati troppo severi così è stata presentata un’interrogazione parlamentare ai ministri. Oltre a voler superare una norma che penalizza i cittadini proprietari di immobili al di fuori di quelle aree, attraverso questa interrogazione, è stato sottolineato come esistano territori su cui insistono edifici sia rurali sia residenziali e cui facciate andrebbero recuperate. Ne gioverebbero la qualità del paesaggio e le bellezze architettoniche e naturale del territorio.
Bonus facciate, come funziona
Il bonus facciate è molto vantaggioso: prevede una detrazione fiscale del 90% e non ha alcun massimale di spesa. Inoltre, come nel caso del superbonus, permette ai beneficiari di poter scegliere tra le tre differenti opportunità fiscali: la detrazione, lo sconto in fattura e la cessione del credito. La misura, nel caso della detrazione, va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
I beneficiari del bonus facciate
Possono usufruire della detrazione fiscale tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Si tratta di persone fisiche, compresi gli esercenti di arti e professioni; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; società semplici; associazioni tra professionisti; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Sono ammessi anche i conviventi e i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) purché la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione.
Tutti i lavori coperti dal bonus facciate
Le opere coperte da bonus facciate sono parecchie. A partire dalla grande categoria dei lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, intesa parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile.
Sono inclusi poi:
- pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- opere sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.
Sono conteggiate anche le spese correlate, ossia l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, l’Iva, l’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Infine, rientrano nel beneficio, gli interventi realizzati sulle facciate interne del fabbricato purché siano visibili, anche solo parzialmente, dalla strada o da suolo pubblico.
Nel caso di interventi sulle superfici che confinano con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non sarà possibile richiedere il bonus, eccetto quelle visibili dalla strada o da suolo pubblico. Infine, sono escluse anche le spese sostenute per interventi finalizzati alla sostituzione di vetrate, infissi portoni e cancelli.