Bonus 110%, niente maxi sconto sugli impianti di abitazioni ampliate
Niente Superbonus per le opere di efficientamento energetico eseguite su volumi eccedenti l’opera già esistente. L’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta alla domanda di un contribuente, conferma di fatto quanto già contenuto nella circolare n°19/E dell’8 luglio 2020. Vale a dire che il diritto di poter usufruire della maxi agevolazione fiscale vale solo per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione riferibili solo alla parte esistente.
Nessun diritto invece per le spese sostenute per una eventuale parte di nuova costruzione. Sempre nel caso di lavori di efficientamento che vanno ad unirsi a lavori di ampliamento dei volumi sarà necessario mantenere, in termini di fatturazione, i due interventi separati al fine di poter suddividere i due importi. In alternativa, il contribuente può detenere un’apposita attestazione rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione, che grazie all’utilizzo di criteri oggettivi, suddivide gli importi per ciascuna tipologia di intervento sotto la propria responsabilità.
Per la spesa invece sostenuta per l’installazione dell’impianto fotovoltaico l’agevolazione spetta sull’intero importo, anche se riguarda la parte di nuova costruzione. Alla luce di quanto detto per l’ampliamento dei volumi va da sé che le case in costruzione non danno diritto alla fruizione dell’agevolazione fiscale. I fabbricati catalogati con categoria catastale F/3, ovvero “unità in corso di costruzione”, non possono essere definite unità esistenti di natura residenziale e dunque sono escluse dall’agevolazione. La categoria F/3 è infatti una categoria provvisoria, nella quale, senza attribuzione di rendita catastale, vengono inseriti gli immobili in attesa della destinazione definitiva.
Diverso è invece il caso di lavori che accedono alle detrazioni offerte dal Sismabonus 110%. il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”ha chiarito che «a differenza del “Super sismabonus” la detrazione fiscale legata al “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume ante operam».
Se ne deduce che le spese fatte per i lavori legati al Sismabonus sono detraibili anche per le parti eccedenti il volume ante operam. Ancora in merito a interventi di questo tipo, vale la pena ricordare che in mancanza del titolo edilizio, perché non ancora richiesto al Comune competente, la detrazione delle relative spese è subordinata alla condizione che lo stesso titolo evidenzi che le opere consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione. Si ricorda anche la necessità di fare due Ape, una pre e una post intervento.
Nel caso di interventi di ristrutturazione con demolizione che includono l’ampliamento, l’Ape post intervento deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale. Per quanto riguarda invece chi deve redigere l’APE convenzionale per il Superbonus, questo può essere redatto anche dallo stesso progettista o direttore dei lavori. Non è necessario dunque che sia un professionista indipendente. E ancora, non è necessario depositare gli APE convenzionali nei catasti regionali perché sono da intendersi come allegati all’asseverazione che il professionista deve inviare all’Enea per la richiesta del Superbonus.