Bonus 110%, più ampio e più beneficiari. Ecco come potrebbe cambiare
Superbonus 110%, in arrivo le novità
Più interventi trainanti e trainati, ma anche una forbice più ampia rispetto alla tipologia di immobili ammessi, sono le questione contenute negli emendamenti presentanti alla legge di Bilancio 2021 in materia di superbonus 110%.
Mentre si accende la discussione circa la possibilità di estendere l’incentivo oltre la scadenza del 31 dicembre 2021 - soluzione auspicata più volte anche dallo stesso Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e “padre” della norma - fanno capolino nella discussione anche la possibilità di aumentare, da una parte, la quantità di interventi incentivabili; dall’altra quella di allargare le maglie delle categorie catastali contemplate.
Oltre alle date, dunque, in questo momento la discussione alla Camera interessa anche:
- La possibilità di detrarre al 110% l’installazione di ascensori e portacarichi per abitazioni che ospitano portatori di handicap grave.
- Sì al superbonus, oppure nessuna disparità di trattamento, per l’unico proprietario di villetta bifamiliare.
Ecco tutte le possibilità di cambiamenti arrivino con la nuova legge di Bilancio 2021
- Possibilità di far rientrare nelle spese detraibili completamente anche la bonifica dell’amianto.
- Possibilità di includere fra gli interventi anche i condizionatori.
- La possibilità di detrarre i compensi degli amministratori di condominio e il riconoscimento delle spese di istruttoria relativamente allo studio di fattibilità degli interventi e l’autonomia funzionale delle unità immobiliari.
- La possibilità di accedere al bonus, in alcuni casi specifici, pur senza il miglioramento di due classi energetiche.
Fra le altre novità c’è anche l’ipotesi dell’introduzione del monitoraggio sismico obbligatorio e prevenzione del rischio sismico attraverso la creazione di un fascicolo del fabbricato che contenga tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell’immobile, sotto il profilo della stabilità, dell’impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.
La possibilità, per i professionisti che hanno già un assicurazione di non essere obbligati a sottoscriverne una nuova solo per il superbonus e, in generale, la richiesta di chiarimenti sulla stipula, da parte dei professionisti interessati, della polizza di assicurazione della responsabilità civile, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Sburocratizzazione degli adempimenti amministrativi facendo si che l’asseverazione da parte del professionista, relativa agli interventi sulle parti comuni degli edifici, sostituisca con medesimi effetti giuridici certificazione di conformità urbanistica prevista per le richieste di permesso di costruire o le comunicazioni di inizio lavori da presentare agli enti competenti.
La proposta di inserire il ravvedimento operoso, da presentare entro 60 giorni, per le asseverazioni che presentano delle irregolarità, senza l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Per quanto riguarda gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, non dovrebbero essere richieste attestazioni di conformità urbanistico-edilizia.