Bonus 110%, professionisti e società escluse dalla maxi detrazione
Le nuove risposte sul sito del governo
Dopo il Decreto Rilancio, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e i successivi aggiornamenti, oltre ai chiarimenti diffusi attraverso il sito istituzionale. Dopo le Faq dell’ente e dell’Enea, ora anche il governo lancia una sezione online dedicata al superbonus.
Sul sito di Palazzo Chigi è stato creato un approfondimento sul maxi sconto fiscale. Raggiungibile da qui in cui sono riportate ulteriori informazioni sulla detrazione fiscale e una sezione per inviare le domande all’Agenzia delle Entrate.
Anche qui sono presenti le Faq, le risposte alle domande frequenti, suddivise per argomenti:
- Anche qui sono presenti le Faq le risposte alle domande frequenti, suddivise per argomenti:
- Soggetti beneficiari
- Tipologie di immobili ammessi
- Interventi trainanti
- Interventi trainati
- Installazione di sistemi solari fotovoltaici
- Limiti di spesa agevolabili
- Esempi concreti
- Opzione per cessione e sconto in fattura
- Rilascio attestazioni e asseverazioni
- Adempimenti
- Visto di conformità
Abbiano già pubblicato una prima parte di queste risposte, si può leggere in questo articolo.
In questa seconda parte riportiamo le risposte su temi come gli immobili “non residenziali”, professionisti e società, e il reddito da abitazione principale. Vediamo prima ins intesi e poi nel dettaglio.
IMMOBILI “NON RESIDENZIALI”
5. Si chiede se rientrano nel superbonus le spese sostenute in relazione a interventi realizzati su immobili “non residenziali” posseduti da persone fisiche
PROFESSIONISTI E SOCIETÀ
6. In caso di interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di un edificio in condominio, possono accedere al superbonus anche gli interventi trainati realizzati nelle singole unità immobiliari possedute da professionisti e società? Il proprietario di un appartamento in categoria A/1 all’interno di un condominio, può fruire del Superbonus per le spese a lui imputate per interventi effettuati sulle parti comuni?
REDDITO DA ABITAZIONE PRINCIPALE
7. Un contribuente con elevata disponibilità finanziaria che dispone solo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del 110 per cento cedendo il credito corrispondente alla detrazione sulle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno per interventi di cui all’articolo 119 effettuati sull’abitazione principale?
Ecco nel dettaglio le precisazioni nelle risposte ufficiali del governo alle domande inviate dai contribuenti.
IMMOBILI NON RESIDENZIALI
- Si chiede se rientrano nel superbonus le spese sostenute in relazione a interventi realizzati su immobili “non residenziali” posseduti da persone fisiche.
Come anticipato, l’articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto Rilancio stabilisce che sono destinatari del superbonus «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato, in proposito, chiarito che con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso stabilire che la fruizione del superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di determinati interventi) non riconducibili ai «beni relativi all’impresa» (ex articolo 65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l’esercizio di arti o professioni» (ex articolo 54, comma 2, del Tuir).
Una diversa lettura avrebbe comportato l’esclusione dal superbonus ai contribuenti intenzionati ad effettuare interventi su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, ad esempio sulle proprie abitazioni, per il solo fatto di svolgere una attività di impresa o di lavoro autonomo.
Tale principio - che si concretizza nell’ammettere alle agevolazioni gli interventi realizzati su immobili “residenziali” - risulta, peraltro, coerente con il testo della norma che, nell’elencare al medesimo comma 9 dell’articolo 119 i soggetti beneficiari del superbonus, di fatto circoscrive l’agevolazione ai soli immobili residenziali. Si pensi, ad esempio:
− agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per i quali la norma prevedere l’applicazione del superbonus per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per questi soggetti la norma prevede che il superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
− alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per i quali la norma prevedere l’applicazione del superbonus per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
L’applicazione di tale criterio “oggettivo” comporta, come logica conseguenza, l’esclusione dal superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.
IMMOBILI POSSEDUTI DA SOCIETA’ O DA PROFESSIONISTI
- In caso di interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di un edificio in condominio, possono accedere al superbonus anche gli interventi trainati realizzati nelle singole unità immobiliari possedute da professionisti e società? Il proprietario di un appartamento in categoria A/1 all’interno di un condominio, può fruire del superbonus per le spese a lui imputate per interventi effettuati sulle parti comuni?
Come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, la fruizione del superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto degli agevolabili) non riconducibili ai «beni relativi all’impresa» (ex articolo 65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l’esercizio di arti o professioni» (ex articolo 54, comma 2, del Tuir).
Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni non riconducibili a predetti “beni” di impresa di cui all’articolo 65 del Tuir o a quelli “strumentali” all’esercizio di arti o professioni di cui all’articolo 54, comma 2, del Tuir.
La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
- da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
- dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
- dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.
In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Con riferimento all’ultimo quesito, si osserva che i possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso possono fruire della detrazione per le spese per interventi realizzati sulle parti comuni ma non possono fruire del superbonus per interventi trainati realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il superbonus non si applica «alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico».
PROPRIETÀ IMMOBILIARE E UNICO REDDITO
- Un contribuente con elevata disponibilità finanziaria che dispone solo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del 110 per cento cedendo il credito corrispondente alla detrazione sulle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno per interventi di cui all’articolo 119 effettuati sull’abitazione principale?
Sì, in quanto si tratta di un soggetto che “astrattamente” può essere titolare della detrazione, stante le modalità di tassazione del reddito previste per tale contribuente. Nel caso in questione, in particolare, il reddito derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale), concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all’articolo 10 del Tuir di importo pari alla rendita catastale.
Tale soggetto può, tuttavia, esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (corrispondente alla detrazione spettante) in quanto possiede un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma che non è soggetto ad imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede una deduzione di pari importo.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, sulla base di quanto previsto dalla norma attuale, inoltre, è irrilevante la circostanza che il contribuente abbia “una elevata disponibilità finanziaria”.