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Bonus 110%, sconto fiscale e ritardi per abbattere le barriere architettoniche

Bonus 110%, sconto fiscale e ritardi per abbattere le barriere architettoniche

La precisazione delle Finanze senza le nuove regole

Le Finanze precisano le regole, ma si scordano di approvare i decreti attuativi di quelle stesse norme. Non solo: l’allarme delle imprese va ben oltre: segnalano infatti che i nuovi progetti messi a punto per i committenti, gli interventi di eliminazione delle barriere sono stati inseriti, sono stai messi anche nei preventivi con tanto di valutazione del costo e dell’investimento complessivo da sostenere. Ma, avvertono le imprese, non sappiano ancora come applicare quelle stesse regole, con quali criteri tecnici e, soprattutto, con quali limiti oltrepassati i quali si finisce in regime di sanzione.
Resta quindi un buona opportunità, ma ancora una volta si rischia di vanificare un’occasione. Anche perché nel frattempo numerosi utenti si sono già avvicinati a questa soluzione, soprattutto nelle abitazioni in cui risiedono persone anziane.

Intanto però, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti, che non equivalgono alle regole di attuazione operativa destinate alle imprese, in relazione all’applicazione del Superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Si tratta di tutti gli interventi finalizzati a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità. In VI Commissione Finanze è stato chiesto al Mef di chiarire i seguenti punti: se sia confermata la facoltà di fruizione indiretta delle agevolazioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; quale sia la circostanza del dato anagrafico dei 65enni in riferimento al momento di effettuazione dei lavori; quale sia il limite di spesa; se si debba intendere disapplicato il comma 3 dell’articolo 119 che richiede il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. In riferimento alla prima richiesta di chiarimento è prevista la possibilità di accedere alle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.

Quindi è possibile esercitare l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione che, si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000 euro. Per quanto riguarda il dato anagrafico, il Mef ha chiarito che è irrilevante la presenza di persone di età superiore a 65 anni. La detrazione infatti è dovuta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.

Tale detrazione, dunque, spetta a prescindere dalla presenza di persone di età superiore a 65 anni. Lo stesso principio si applica anche alla detrazione del 110%. In riferimento alla domanda relativa al salto di classe energetica è stato confermato che gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche fanno parte degli interventi cosiddetti trainati da quelli di efficienza energetica. Tra i requisiti previsti c’è il doppio salto di prestazione energetica che consente di accedere anche ai vari interventi trainati tra cui quello di abbattimento delle barriere architettoniche. Il doppio salto di classe si può inoltre ottenere anche realizzando più interventi tra trainanti e trainati.