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Bonus 110%, se il sottotetto non è riscaldato si perde il maxi sconto

Bonus 110%, se il sottotetto non è riscaldato si perde il maxi sconto

Il sottotetto “freddo” fa decadere il superbonus

Niente da fare: se il sottotetto non è riscaldato, non può essere considerato nel conteggio della superficie lorda disperdente, dato fondamentale ai fini della fruibilità della detrazione del 110%.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate non lascia spazio a ulteriori interpretazioni e toglie, di fatto, la possibilità ai contribuenti che hanno un solaio privo di impianto di riscaldamento di utilizzare quello spazio per raggiungere il requisito fissato dalla norma.

Questo nuovo parere emerge dalla risposta numero 956-1242 dell’Agenzia delle Entrate (Dir. Centrale persone fisiche), chiamata in causa da un contribuente che, come spesso accade, si è trovato - calcolatrice e mappali alla mano - a cercare di districarsi tra metri quadrati e superfici lorde da conteggiare per poter avviare il progetto di coibentazione.

Ecco il caso portato all’attenzione del Fisco

Il contribuente che si è rivolto all’Agenzia delle Entrate ha in programma un intervento di isolamento, con realizzazione del cappotto termico, all’abitazione di cui è proprietario, una villetta a schiera. I lavori riguarderebbero i tre lati dell’unità immobiliare. Non solo: le opere comprenderebbero anche l’isolamento del tetto il quale, però, non delimita una superficie riscaldata dell’abitazione, in quanto il locale sottotetto non è abitabile.

Si domanda dunque: “Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, tale intervento sul sottotetto della villetta rientra nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell’incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato”.

“No” da parte del Fisco

In virtù della modifica apportata al decreto Rilancio dalla Legge di Bilancio 2021, oggi tra gli interventi trainati rientrano anche quelli per la coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.

Pertanto, possono rientrare nella maxi-agevolazione fiscale anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, prima dell’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

Dunque, per il calcolo della superficie disperdente lorda la superficie del tetto quando il sottotetto non può rientrare a meno che non sia riscaldato.

Un parere, dunque, netto dell’ente che, una volta per tutte, dà un’interpretazione definitiva. Un parere che potrebbe in qualche modo escludere buona parte degli edifici che, comprendendo anche il sottotetto nel calcolo della superficie lorda disperdente, grazie anche solo a poche decine di metri quadrati, riuscirebbero invece a rientrare nell’agevolazione fiscale.