Bonus 110%, terrazzo con pergolato senza permesso del Comune
Snellimento e procedure: primo via libera
Nessun permesso per la realizzazione di un pergolato: di fatto è considerato un arredo da terrazzo. A deciderlo una recente sentenza del Tar del Lazio che è stato chiamato a dirimere una questione in merito a un pergolato costruito su un terrazzo in un centro storico. Il pergolato in questione era stato realizzato senza alcun titolo abitativo, quindi senza il permesso di costruire, e per questo il Comune aveva disposto la rimozione e la demolizione.
Disposizione a cui il proprietario si è appellato. La struttura, per una superficie totale di 120 mq, era stata realizzata con traverse di legno incassate o imbullonate alla facciata dell’abitazione, e appoggiate su montanti fissati al pavimento, adiacenti al parapetto del terrazzo allineato alla facciata principale.
Le traverse del pergolato utili per fare da supporto a piante rampicanti di fatto non consentivano alcun riparo dalla pioggia, inoltre la struttura non poteva essere considerata propedeutica ad eventuali ampliamenti. Il Tar del Lazio ha posto l’accento sulla differenza, a questo punto fondamentale, tra tettoia e pergolato. Usati spesso come sinonimi in realtà le due definizioni nascondono differenze importanti sul piano edilizio. Il pergolato infatti è una struttura destinata ad adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Il pergolato, ha aggiunto il Tar, normalmente è una struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, quindi non richiede alcun titolo abilitativo a meno che non sia dotata di una copertura e di tamponature che possano qualificarla come tettoia. In sintesi, qualora il pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non è richiesto il permesso di costruire. Situazione ben diversa invece per la tettoia per la quale, nel caso in cui l’opera possa essere utilizzata anche come riparo, è necessario il titolo abitativo.
Questo anche in virtù della considerazione che viene così aumentata l’abitabilità dell’immobile e dal momento che è costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni ha una maggiore consistenza e un maggiore impatto visivo. Identica sentenza emessa dal Tar della Sardegna che, anche in questo caso, si è espresso in modo positivo a favore del ricorrente, proprietario di un ex rudere restaurato con l’intenzione anche di realizzare una pergola aderente al fabbricato. Anche in questo caso la pergola sarebbe stata realizzata con il solo intento di ombreggiare l’area antistante l’abitazione e quindi senza alcuna copertura.
L’autorizzazione era stata negata perché il rudere ristrutturato insisteva su un’area “sensibile dal punto di vista paesaggistico e naturalistico”. I giudici si sono espressi ricordando che le pergole aperte rientrano tra le opere di edilizia libera e non sono quindi vietate, ma anche affermando che nelle zone tutelate è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti senza aumenti di volume e modifica delle sagome. La normativa consente inoltre la realizzazione di opere accessorie e di sistemazione esterna che non comportino la creazione di nuovi volumi e non modifichino l’andamento naturale del terreno, nonché la realizzazione di volumi tecnici strettamente necessari.