Bonus 110% tutte le ultime novità spiegate in otto domande
Superbonus, tutto quello che si deve sapere in 8 passaggi chiave
Circolari, interpelli e interpretazioni. Interventi trainati e trainanti, attestazioni e asseverazioni. La normativa che disciplina il superbonus può sembrare molto complessa. Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio e distanza di qualche mese dalla sua entrata un vigore può essere utile tracciare i pilastri della maxi agevolazione fiscale confermata per altri due anni.
Ecco, dunque, gli elementi fondamentale per comprendere il meccanismo di funzionamento del superbonus 110%.
1 - Che cos’è il superbonus?
Il superbonus è un’agevolazione introdotta con il Decreto Rilancio nell’estate del 2020. Consiste nella detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2022 per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici o riducono il rischio sismico.
2 - Come usufruire dell’agevolazione?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Oltre alla detrazione fiscale (da riportare nella dichiarazione dei redditi) è possibile accedere ad altre agevolazioni fiscali:
- Sconto in fattura: sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- Cessione di un credito d’imposta (corrispondente alla detrazione spettante) ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni
3 - Chi sono i beneficiari?
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese: proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.
Possono accedere al superbonus:
- I condomìni
- Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
- Gli istituti autonomi case popolari (iacp), nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
- Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
- Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
- Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro
4 - Quali edifici rientrano nel superbonus?
Beneficiano del superbonus i lavori eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali, su singole unità immobiliari o su unità indipendenti all’interno di immobili plurifamiliari.
La detrazione non spetta per gli immobili che appartengono alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
5 - Quali interventi sono agevolabili?
Il superbonus spetta nel caso di interventi, definiti trainanti:
- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro degli edifici, che incidono in misura superiore al 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico)
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento, la fornitura di acqua calda sanitaria
- Interventi antisismici previsti e regolamentati dalla legge
6 - Gli interventi trainati o minori
Se il contribuente effettua almeno uno degli interventi trainanti, è possibile accedere al superbonus del 110% anche per interventi minori eseguiti congiuntamente, i cosiddetti trainati.
Quali sono? Sono questi:
- Opere di efficientamento energetico interessate dall’ecobonus
- Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
- Installazione di impianti solari fotovoltaici
- Installazione sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati dal superbonus
- Interventi per la coibentazione del tetto, senza limiti sul concetto di superficie disperdente
- Lavori di rimozione delle barriere architettoniche eseguiti in favore di persone di età superiore a 65 anni e grave disabilità
7 - Quali sono i limiti di spesa per ciascun intervento?
La norma fissa dei paletti. Di seguito si riportano alcune tabelle che riepilogano le agevolazioni e i rispettivi limiti di spesa.
8 - Quali documenti devono essere presentati?
Per poter usufruire del superbonus, il contribuente deve presentare una serie di documenti sulla base della tipologia di intervento effettuati:
- per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative
- per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.