Bonus ristrutturazioni, è possibile cedere la detrazione del 50% in caso di vendita
Trasferimento del credito in caso di vendita
Ci sono ancora molti quesiti aperti sulle agevolazioni fiscali in materia edilizia. Ad esempio, sul bonus ristrutturazioni al 50%: è possibile il suo trasferimento a seguito delle vendita di una quota dell’immobile? E ancora: in caso di morte del contribuente che sta usufruendo del bonus ristrutturazioni, chi può continuare a godere della detrazione? Tutte le domande e i dubbi trovano chiarimento nelle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Fisco Oggi, il giornale online degli ispettori fiscali con cui rispondono ai quesiti dei contribuenti, ha chiarito un primo caso. In particolare, la domanda: «Sto usufruendo della detrazione del 50% per una ristrutturazione edilizia fatta nel 2016 sull’abitazione di mia proprietà. Se vendo il 50% dell’immobile le rate residue di detrazione spettano all’acquirente?».
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito: “Il trasferimento di una quota dell’immobile (e non del 100%) non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo quando viene ceduto l’intero immobile. Pertanto, in tali circostanze l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore. Soltanto in un caso le detrazioni residue si trasmettono all’acquirente, e sempre che nell’atto di compravendita non sia specificato diversamente: quando, per effetto della cessione della quota, chi acquista diventa proprietario esclusivo dell’immobile”.
In caso di successione: che fine fa la detrazione?
Altra domanda riguarda la successione: «Gradirei sapere – chiede una lettrice - se le spese per la ristrutturazione dell’abitazione principale di una persona deceduta possono essere portate in detrazione dagli eredi (moglie/figli). Se sì, a quali condizioni?».
Il Fisco spiega che «In caso di decesso del contribuente che non ha potuto usufruire in tutto o in parte della detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi (in parti uguali) che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile».
L’agevolazione spetta agli eredi che possono disporre dell’immobile, anche se non lo utilizzano come propria abitazione principale.
«La condizione della detenzione del bene – si legge ancora sul sito - deve sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole usufruire della rata di detrazione».
Se l’erede concede in comodato o in locazione l’immobile ereditato che deteneva, non potrà usufruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Al termine del contratto di comodato o di locazione potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.
«Inoltre – conclude il Fisco - la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. In sostanza, nel caso in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà usufruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. Si ricorda, infine, che quando ci sono più eredi, ma solo uno di loro abita l’immobile ereditato, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, poiché gli altri non hanno la disponibilità».