Cessione del credito e sconto in fattura: obbligatorio il parere del tecnico
Cessione del credito e sconto in fattura. Come previsto dal nuovo superbonus al 110% del Decreto Rilancio per poter usufruire di queste due forme alternative alla detrazione fiscale è necessario il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione. Inoltre, se gli interventi realizzati rientrano tra quelli di riqualificazione energetica, è necessario acquisire anche l’asseverazione da parte dei tecnici abilitati. Questa attestazione può essere rilasciata al termine dei lavori oppure ad ogni stato di avanzamento dei lavori (Sal) sulla base delle condizioni e nei limiti indicati all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Il documento redatto dal tecnico abilitato (asseverazione) attesta i requisiti tecnici, l’effettiva realizzazione del progetto e la congruità delle spese con riferimento ai prezzari individuati con apposito decreto del Mise. In attesa dell’emanazione dell’apposito decreto il riferimento è ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, nei listini ufficiali o nei listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure, in mancanza di questi, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
In sintesi, per gli interventi di efficientamento energetico i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese, mentre per gli interventi di riduzione del rischio sismico l’efficacia degli stessi, al fine della riduzione del rischio sismico, è asseverata da: professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza. Il tutto in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.
Il professionista che rilasciare il documento
I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). Le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative saranno indicate in un decreto del Ministro dello sviluppo economico, che verrà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
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