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Anche isolare il tetto ora rientra fra i benefici del 110%

Anche isolare il tetto ora rientra fra i benefici del 110%

«Superfici opache inclinate», ovvero anche i tetti delle case possono beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dall’ecobonus 110%, agevolazione fiscale già in vigore nella sua forma base dallo scorso 1° luglio 2020. Con gli ultimi chiarimenti del Fisco, così anche i lavori e gli interventi sulle superfici opache inclinate entrano a far parte dell’elenco degli interventi “trainanti”, quei lavori che consentono il salto di classe energetico dell’abitazione o di un edificio.

La legge di conversione del decreto Rilancio approvata definitivamente dal Parlamento giovedì scorso indica infatti fra gli interventi beneficiari anche gli «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».

Stando dunque a questi ultimi chiarimenti anche la coibentazione dei tetti è uno degli interventi trainanti. Nella prima stesura del provvedimento, le sole superfici opache orizzontali e verticali, cioè pavimenti del terrazzo e mura esterne, davano diritto al bonus, ora anche le superfici opache inclinate fanno parte degli interventi trainanti. In questo modo, vengono incluse tutte le tipologie di coperture delle abitazioni.
Grazie ai nuovi chiarimenti, dunque, sarà possibile rifare il tetto molto probabilmente gratis, potendo cioé recuperare tutta la spesa, proprio usufruendo dello sgravio fiscale del 110%.
Ovviamente, non tutti gli interventi daranno diritto agli incentivi statali. I lavori dovranno interessare almeno il 25% della superficie dell’abitazione e, secondo quanto dichiarato sul sito dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) «le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali».

I materiali isolanti utilizzati devono comunque rispettare i Criteri ambientali minimi (Cam), ossia i requisiti ambientali definiti per l’edilizia dal Dm Ambiente dell’11 ottobre 2017. Sempre sul sito dell’Enea si legge che «Il tecnico che cura l’intervento avrà il compito di scegliere il tipo di intervento, i materiali ed i relativi spessori che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti». Certo è che gli interventi dovranno garantire il miglioramento delle classi di efficienza energetica dell’edificio.
Dal momento che il tetto rientra negli interventi trainanti necessariamente questo comporta un all’allargamento della platea di chi è interessato.

A questo corrisponde un abbassamento dei limiti di spesa sui quali ottenere lo sgravio del 110%. Se nella stesura originaria del provvedimento il limite era di 60mila euro per ogni unità abitativa, ora la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

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