Bonus 110%, sette casi spiegati dall’Agenzia delle Entrate
Le prime istruzioni per uscire dai dubbi
Requisiti per accedere all’agevolazione fiscale, i beneficiari ammessi alle detrazioni, tutti i lavori coperti, gli adempimenti: è stata pubblicata online e finalmente consultabile la guida dell’Agenzia delle Entrate completamente dedicata al superbonus 110%. In attesa dei decreti attuativi che chiariranno alcuni aspetti tecnici, il documento entra nello specifico di alcuni elementi chiave annunciate nel Decreto Rilancio, a finora non ancora specificati. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate propone una serie di casistiche che rappresentano una prima risposta ai tanti dubbi dei contribuenti alle prese con l’agevolazione edilizia.
Ecco, dunque, i sette casi con la relativa soluzione.
1 - Cappotto e sostituzione della caldaia in un appartamento
Il contribuente vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del:
- superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
Ad esempio, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
Se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari, ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto il contribuente potrò accedere anche alla:
- detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni.
Per fare un esempio, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.
2 - La ristrutturazione e l’efficientamento energetico in una villetta
Il proprietario di villetta singola e intende effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico passando dalla classe G alla classe E.
Decide di avviare una ristrutturazione mediante:
- sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del superbonus.
A fronte, per esempio, di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro, da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro
- ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni).
Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).
3 - Lavori sulla prima e seconda casa
Il proprietario di un appartamento in un condominio in città, che ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna, intende effettuare alcuni lavori di ristrutturazione.
In questa situazione potrà contemporaneamente fruire del superbonus per le spese sostenute per interventi:
-di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente a un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna.
Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
- di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale
- antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.
4 - Riqualificazione energetica alla villetta a schiera
L’inquilino di una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.
Potrà fruire del superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.
5 - Sostituire i serramenti in una casa famigliare
Chi abita in un edificio unifamiliare e vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti, potrà beneficiare del superbonus per entrambi gli interventi a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape).
6 - Impianto acqua centralizzato in un condominio
Un condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze. Il condominio per avere diritto al superbonus dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.
7 - Edificio sotto vincolo beni culturali
Ultima ipotesi affrontata dagli ispettori del Fisco riguarda un proprietario che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio e vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del superbonus? Potrà fruirlo per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.
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