Cappotto termico, come si calcola la detrazione
Condizione indispensabile per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% è quella di eseguire, contestualmente, lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici.
Tra questi interventi un posto significativo lo ricopre il cosiddetto isolamento a cappotto, o cappotto isolante. Una tecnica per la coibentazione termica, e in alcuni casi acustica, delle pareti di un edificio che consiste nell’ applicazione di materiale isolante sulla superficie delle pareti. Ricordiamo che il superbonus al 110% è riconosciuto, come sistema di credito fiscale, in cinque rate annuali di pari importo e può essere ceduto direttamente all’impresa in cambio di uno sconto in fattura, o di una fattura a zero.
Le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta per compensare le proprie tasse, o cedere a loro volta il credito acquisito alle banche e ottenere quindi immediatamente soldi liquidi.
Si tratta quindi di una opportunità che consente la detraibilità al 110% delle spese sostenute per gli interventi di isolamento termico in condominio o case singole delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tetto di spesa di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera, o di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, negli stabili composti da due a otto unità immobiliari, di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio in quelli composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal DM 11 ottobre 2017.
In particolare nei materiali utilizzati il contenuto di materia recuperata o riciclata deve essere almeno il 15% sul totale di tutti i materiali. Non è consentito poi l’utilizzo di prodotti contenenti sostanze dannose per l’ozono. I componenti edilizi devono essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili a fine vita.
I lavori ammessi nelle seconde case
Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione deve essere avviato a operazioni per essere riutilizzato. Un importante novità, recentemente introdotta, sulla riqualificazione energetica soggetta a ecobonus, riguarda la possibilità di estendere la detrazione anche sulla seconda casa. Su questa eventualità però sarà determinante la legge di conversione, anche se nel testo approvato alla Camera questa possibilità è stata prevista.
Al contempo esiste la necessità di contenere le spese per lo Stato. Per questo potrebbe essere previsto un tetto massimo di due appartamenti. Se si possiedono più di due case intestate, quindi, non è possibile fare i lavori detraibili al 110% su tutte le proprietà.
L’idea è quella di agevolare chi, oltre ad una prima casa, ha un’abitazione al mare o in generale un immobile per uso vacanza ad esempio. Ma anche chi, non sono pochi i casi, ha due appartamenti intestati nello stesso condominio (e in uno, per esempio, ci vive il figlio o un parente). Resterebbero poi escluse a priori le seconde case di lusso. La conferma di tutto ciò si avrà con il decreto attuativo del ministero che è praticamente pronto ed è stato inviato al Tesoro e all’Ambiente per arrivare ad un accordo. Spetterà poi alla circolare dell’Agenzia delle Entrate disciplinare gli aspetti tra cui anche il meccanismo della cessione del credito tramite lo sconto in fattura o alla banca.
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Ecco, le prime risposte dei nostri esperti ai nostri lettori sul tema “ecobonus casa”: per ogni dubbio, chiarimento o richiesta basta compilare questa scheda al nostro sportello BonusCasa.