Ecobonus 110%: nuovi tetti allo sconto per i condomini
Il superbonus del 110%, come è uscito dalla commissione Bilancio della Camera, presenta non poche novità. Fra queste, quella che colpisce maggiormente, sono i cambiamenti dei tetti di spesa a cui applicare la detrazione, beenficio non si applicherà più con un unico limite di spesa, ma varierà in funzione dell’edificio a cui si riferiscono i lavori.
È questa infatti, la contropartita, alla decisione di allargare la platea dei beneficiari: più interventi agevolabili, ma minori tetti di spesa a cui si applica il superbonus.
La prima ricaduta è sugli interventi per rifare il cappotto termico. Secondo l’ultima versione del testo approvato, questo intervento farà riferimento a limiti di spesa inferiori rispetto all’unico tetto finora fissato di 60.000 euro. Ora infatti i limiti saranno differenziati in base alla tipologia degli immobili su cui si interviene.
Vediamoli: dai 60.000 euro inizialmente previsti per ogni unità immobiliare, si passerà quindi a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari su cui si intende intervenire con lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, in maniera superiore al 25% dei muri di perimetro e del tetto dello stesso edificio.
Stesso taglio anche per i condomìni, edifici centrali del meccanismo a cui punta l’applicazione del superbonus del 110%. Per questo intervento, infatti, il tetto di spesa è stato fatto scendere a 40.000 euro per gli immobili condominiali composti fino a otto unità immobiliari. Mentre è sceso a 30.000 euro per i condomini più grandi, oltre cioè gli otto appartamenti.
In entrambi i casi di condomini, questi importi dovranno essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per avare il valore esatto della spesa a cui applicare il superbonus.
Uno degli aspetti spesso trascurato riguarda i materiali utilizzati per realizzare gli interventi di isolamento ed efficientamento energetico: la realizzazione di questi lavori, infatti, devono essere portati a termine utilizzando materiali isolanti particolari, elementi che rispettino i criteri ambientali minimi fissati dal decreto ministeriale 11 ottobre 2017.
Seconda importante novità: negli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari il tetto di spesa è stato ridotto a 20.000 euro (in precedenza fissato a 30.000 euro). Anche in questo caso, il limite massimo di spessa si ottiene moltiplicando l’importo per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nei condomìni fino a otto unità immobiliari. Nella seconda categoria di edifici con più otto unità immobiliari, il tetto di spesa invece sarà di 15.000 euro.
Gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione il tetto massimo della detrazione è invece calcolata su un tetto di spesa non superiore a 30.000 euro, e nella spesa complessiva sono riconosciute anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Per quello che riguarda tutti gli altri tetti di spesa relativi a interventi di efficientamento energetico (articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013) e che vanno dall’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, ecc., sempre e solo se installati contestualmente a uno degli interventi definiti “trainanti” il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è previsto dagli specifici limiti di spesa di ciascun intervento.
Mentre resta confermato per gli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici delle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione del superbonus è confermata complessivamente a 96.000 euro. Anche in questo caso l’importo, quando riferito a un condominio, va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
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