Sisma bonus, gli interventi per avere il 110% in condominio
Il sismabonus, l’agevolazione fiscale per la messa in sicurezza ansitismica di edifici in zone a rischio, non solo rientra fra gli interventi del nuovo maxi-bonus 110% come intervento trainante, ma è previsto anche per i lavori alle parti comuni dei condomini. Anzi, per questa particolare tipologia di interventi è già riconosciuta una detrazione più elevata se, grazie ai lavori, verrà raggiunta una riduzione della classe di rischio sismico.
Se l’intervento è integrato con altri lavori che facciano scattare anche un miglioramento della classe energetica, il beneficio fiscale sempre sotto forma di di detrazione d’imposta, può arrivare al massimo sconto consentito del 110%. Anche per questi interventi rientrano nel maxi bonus tutti i lavori fatti fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
ma vediamo in questo approfondimento quale strada percorrere: entreremo nel dettaglio del sismabonus per gli interventi condominiali, scoprendo le percentuali di detrazione e tutti gli adempimenti previsti.
Le maggiori detrazioni
Come nel caso dei lavori alle singole unità immobiliari, il sismabonus viene concesso anche ai lavori alle parti comuni di edifici condominiali effettuati entro il 31 dicembre 2021, con procedure autorizzative attivate dal 1° luglio 2017. L’edificio deve trovarsi nelle aree ad alta pericolosità, cioè zone 1, 2 e 3.
Le detrazioni sono in misura maggiore, ossia salgono al:
- 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori
Resta fissato a 96.000 euro, per ciascuna unità immobiliare, l’importo massimo su cui calcolare la detrazione.
Come specifica l’Agenzia delle Entrate, l’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze delle unità immobiliari.
Per esempio, se l’edificio è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione si calcola su un importo massimo di spesa di 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità). La detrazione, poi, sarà attribuita ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea.
La cessione del credito e degli adempimenti
La detrazione fiscale può essere sostituita dalla cessione del credito ai fornitori che hanno eseguito interventi, in particolare a:
- Persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa
- Società
- Enti
Sono esclusi gli istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
Come specificato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nella circolare dell’8 giugno 2017 «il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. La cessione deve riguardare l’intera detrazione in quanto il condomino non può cedere rate residue di detrazione».
Il condomino che cede il credito deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del beneficiario.
L’amministratore del condominio deve, invece, comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate i dati del beneficiario, l’accettazione da parte di quest’ultimo e l’importo sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Inoltre, deve consegnare al condomino la certificazione delle spese, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia.
I condòmini minimi (che non hanno l’obbligo di nominare un amministratore) possono cedere il credito incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori.
Riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica
La legge di bilancio 2018 ha introdotto la possibilità di accedere a percentuali di detrazione più alte quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica.
La detrazione sale:
- all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
- all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
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