Superbonus al 110%, quadro quasi definitivo. Ecco le novità
Entro il 18 agosto i decreti attuativi
Un passo quasi del tutto definitivo. E diverse rettifiche rispetto al testo originario.
Il via libera della commissione Bilancio della Camera, ha tracciato il quadro entro cui verrà applicato il nuovo maxi sconto fiscale del 110% per lavori edilizi di efficientamento energetico e interventi anti-sismici. Si tratta della detrazione più alta mai introdotta finora come sconto concesso dal Fisco.
Un provvedimento molto atteso dal settore, ma anche da famiglie e piccoli investitori, proprio per gli effetti che questa misura introduce in termini di risparmio e benefici.
Un passo in avanti, ma sebbene la legge avesse fatto scattare la misura dal 1° luglio scorso, era praticamente impossibile applicarla nelle sue parti più importanti proprio perché mancavano non solo una serie di regole definitive, ma anche il quadro definitivo delle tipologie di interventi ammessi al superbonus. Ora comunque, il quadro è quasi completo: si dovrà solo attendere una veloce approvazione anche dell’aula di Montecitorio e, quindi, il passaggio al Senato perché le norme diventino definitive. Non solo: due ultime passaggi ancora: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge approvata dal Parlamento, solo a quel punto entra in vigore. A questo punto, altri trenta giorni di tempo, perché il ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate definiscano le disposizioni applicative e le norme attuative della nuova legge. Il quadro normativo quindi non sarà definito prima del prossimo 18 agosto.
Questo il percorso e i tempi del quadro legislativo, al momento. Nulla vieta però di prepararsi, anche perché il quadro ora è sufficientemente definitivo. O almeno per quanto riguarda i lavori, le operare, gli interventi ammessi e le modalità con cui usufruire del bonus del 110%.
Cominciamo dalle novità introdotte rispetto al testo del governo, quel famoso decreto legge n. 34 più noto come decreto Rilancio che però dovrà essere approvato in via definitiva entro il 19 luglio, pena la decadenza di tutte le norme.
Ecco le novità: via libera alle seconde case
Ma vendiamo nel dettaglio: più volte annunciato, ma mai introdotto, ora invece è passato l’emendamento che allarga anche alle seconde case unifamiliari il superbonus del 110%: si tratta di villette a schiera quando gli interventi “trainanti” riguardano l’edificio in sé. In questo senso, viene specificato nelle pieghe del testo, che sarà possibile beneficiare del super ecobonus per due abitazioni, siano esse unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.
Ulteriore precisazione: il 110% di detrazione Irpef in caso di lavori definiti trainanti sull’efficientamento energetico degli edifici (di fatto cappotto termico e nuovo riscaldamento, in aggiunta ai quali ci sono anche impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) potrà esser incassato dai contribuenti su due unità immobiliari, inclusa dunque la seconda casa di qualsiasi categoria.
Confermata invece l’esclusione delle abitazioni più lussuose, delle ville e dei castelli: quegli immobili che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Fra i nuovi beneficiari rientrano invece gli immobili del terzo settore e delle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente per quest’ultime, ai soli interventi sugli spogliatoi.
Novità importante invece per chi decide di demolire intregralmente l’edificio per ricostruirne uno integralmente nuovo. La misura è stata possibile perché , come si spiega nella relazione illustrativa al provvedimento, “la novità non avrà alcun impatto dal punto di vista finanziario in quanto l’intervento già accede agli incentivi, ma darà al beneficiario più opportunità di scelta tra le soluzioni progettuali”.
Ulteriore modifica approvata estende la detrazione del 110% prevista per gli interventi antisismici e di miglioramento energetico anche alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, ma che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Ancora: il superbonus viene inoltre esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare. Si potrà beneficiare della detrazione solo per interventi su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle stesse detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Non cambiano i tetti di spesa per il sismabonus: resta confermato il limite di spesa di 96.000 euro. In ogni caso, per avere l’agevolazione gli interventi debbono essere realizzati sulle parti strutturali dell’edificio, per cui il limite massimo è unico indipendentemente dal numero delle unità immobiliari che lo compongono. Ora, ammessa anche la seconda abitazione, nessuna differenza fra prima o seconda casa. Una precisazione: nel caso di altri interventi sotto l’ecobonus si ha diritto a un ulteriore tetto di spesa, diversificato a seconda dell’intervento, ma calcolato sempre su un unico immobile.
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