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Ristrutturazioni, prorogati atti e permessi per l’edilizia libera

Ristrutturazioni, prorogati atti e permessi per l’edilizia libera

Edilizia in difficoltà, altri 90 giorni di permessi

Prorogati ufficialmente i permessi edilizi. Con la pubblicazione sulla Gazzetta della legge di conversione del decreto Covid (il 125 del 2020) è confermato: la validità dei documenti è posticipata fino a fine emergenza sanitaria. Una disposizione che si lega alle difficoltà incontrate in questo momento dal settore dell’edilizia.

L’articolo modificato per la proroga

A definire il prolungamento della validità dei permessi edilizia, è il disegno di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020».
In particolare, fondamentale per il mondo dell’edilizia è il comma 1 dell’articolo 3-bis (che reca modifiche all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Queste modifiche:

  • applicano la proroga in esame agli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19
  • prevedono che gli stessi atti amministrativi, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 125, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi

Entrando in vigore il disegno di legge (la pubblicazione è del 4 dicembre 2020) si afferma che la validità dei permessi sia prorogata fino alla fine della pandemia, per andare incontro alle esigenze del mercato edilizio, anche nella difficoltà di interfacciarsi, in alcuni territori, con la pubblica amministrazione. Si allunga, dunque, il termine inizialmente disposto dall’articolo 103 del Decreto «Cura Italia» DL 18/20209 che fissava la data ultima al 31 luglio 2020. Secondo le nuove disposizioni, verranno prorogati anche i permessi scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, fissando cioè una copertura retroattiva delle nuove disposizioni.

I nuovi articoli sono così formulati:

Art. 103
Dl 18 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 27 del 2020

Comma 2. «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

2-sexies.
«Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

Gli atti prorogati

La proroga riguarda una serie di atti amministrativi. Nel dettaglio ecco i documenti amministrativi la cui validità è automaticamente prolungata:

  • I permessi di costruire;
  • Le segnalazioni certificate di inizio attività (Scia);
  • Le segnalazioni certificate di agibilità;
  • Le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Al comma 2 è precisato che la proroga non si applica, invece, al Durc, il documento unico di regolarità contributiva. Questi ultimi continueranno a essere assoggettati alla disciplina ordinaria. La proroga, già stabilita dall’articolo 103, comma 2, non è applicabile quando sia richiesto di produrre il Durc - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76.