Sisma Bonus 110%, maxi sconto sull’acquisto di case sicure
Superbonus 110% per l’acquisto di case antisismiche
Una nuova opportunità per sfruttare la maxi detrazione del 110% e soddisfare al bisogno di cambiare casa. Anche gli acquirenti di case antisismiche, con lavori di miglioramento della stabilità che sono in fase di proroga anche nel prossimo anno, possono fruire del superbonus 110%. Ma a una condizione: l’atto di acquisto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2021.
La precisazione è stata fornita direttamente dal direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso dell’audizione in parlamento sul superbonus 110%.
Un chiarimento atteso perché finalmente definisce una questione che interessa diversi contribuenti.
Il primo parere del fisco
Quella del direttore Ernesto Maria Ruffini è una ulteriore conferma di un parere che l’Agenzia delle Entrate aveva diffuso con la risposta 515 del 2 novembre 2020.
In quel documento, il contribuente, una società di costruzione di immobili civili, chiedeva precisazioni sul possibile accesso al superbonus 110 da parte dei futuri acquirenti dell’immobile. Un edificio è situato in zona sismica 3, su cui la società intende effettuare lavori di demolizione e ricostruzioni da ultimare entro il 31 dicembre 2021. A seguito di tale cantiere, intende cedere le nuove unità immobiliari entro 18 mesi successivi come previsto dalla normativa del sisma bonus.
In quell’occasione, il Fisco aveva affermato: «Si ritiene che affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 del 2013, così come integrata dagli articoli 119 e 121 del D.L. n.34 del 2019 e nel rispetto delle relative prescrizioni peculiari (vedi anche la circolare n. 24/E del 2020) sia necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021».
L’audizione del direttore
Ulteriore conferma di questa interpretazione, è arrivata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, nella sua audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
Nel suo lungo discorso, nel corso del quale ha affrontato tante questioni fino a quel momento rimaste ancora aperte.
Nel caso specifico dell’acquisto di case antisismiche, ha anzitutto ricordato la norma che disciplina le agevolazioni sugli interventi per migliorare la stabilità degli edifici e l’alienazione delle unità immobiliari. Il riferimento è ai lavori di riduzione del rischio sismico degli edifici ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Secondo le disposizioni del sisma bonus, la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari, nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita. L’ammontare massimo di spesa è di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. La norma attualmente si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
In seguito all’introduzione del Decreto Rilancio, la detrazione raggiunge il 110% delle spese.
I termini per accedere al beneficio fiscale?
Il direttore dell’Agenzia ha specificato che, affinché gli acquirenti delle singole unità immobiliari possano beneficiare del superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che l’atto di acquisto sia stipulato entro il 31 dicembre 2021. E aggiunge una ulteriore puntualizzazione: potranno anche fruire della detrazione anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, in quanto l’agevolazione è vigente, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato sempre entro il 31 dicembre 2021.