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Superbonus 110% anche per il cappotto interno all’abitazione

Superbonus 110% anche per il cappotto interno all’abitazione

Cappotto interno con superdetrazione del 110%

Via libera al superbonus 110% per il cappotto termico interno, ma ad una sola condizione: l’edificio deve essere sottoposto ai vincoli dei beni culturali e ambientali oppure deve essere uno in cui è vietato, da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, l’isolamento termico dell’involucro.

A chiarirlo è stata ancora una volta l’Agenzia delle Entrate durante un’audizione sul superbonus 110% in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, aggiungendo che deve comunque verificarsi un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (per gli edifici che si trovano già nella penultima classe). Sempre a proposito di cappotto termico va ricordato che questo intervento risulta “trainante” solo se effettuato sulle “superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici”. Quindi il cappotto termico può usufruire della maxi detrazione solo se viene effettuato all’esterno dell’edificio e dunque se è un intervento trainante.

Gli interventi “trainanti” infatti sono quelli più importanti che dovrebbero fare da traino (ecco perché trainanti) a quelli di minore entità. Questo perché un intervento trainante da solo potrebbe non essere sufficiente a rientrare negli Ecobonus 110%. Ecco quindi che potrebbe essere necessario sostenere anche un altro tipo di intervento in concomitanza con quello trainante: un intervento che quindi è a tutti gli effetti “trainato” da quello principale. Un intervento trainato può essere appunto quello di isolamento realizzato sulle pareti interne di una unità immobiliare.

Attenzione però che questo vale solo nel caso in cui sulle parti comuni del condominio in questione venga effettuato almeno un intervento «trainante».

L’Agenzia delle Entrate nella Risposta 408/2020 chiarisce meglio la questione, già posta dei contribuenti, dell’isolamento interno nei singoli appartamenti in condominio. L’installazione del solo cappotto interno in un’unità immobiliare in condominio non può accedere al Superbonus 110% come intervento trainante. Tale intervento, infatti, fa parte della tipologia dei lavori “trainati”, quindi può rientrare nel Superbonus solo se viene effettuato contestualmente ad almeno un intervento “trainante” sulle parti comuni dell’edificio in condominio. In questo modo, l’Agenzia lascia intendere che nei condomini è necessario che l’intervento ‘trainante’, come il cappotto termico, venga realizzato sulle parti comuni e non all’interno del singolo appartamento.

L’Agenzia, al tempo stesso, ammette al beneficio del 110% la realizzazione di un cappotto termico solo sulla porzione dell’involucro esterno relativa ad un singolo appartamento. In questo caso, è necessario che l’assemblea condominiale autorizzi i condòmini a realizzare l’intervento sulla parte esterna che interessa la singola unità abitativa. Ovviamente devono essere rispettati tutti i requisiti previsti per accedere al Superbonus: occorre che l’intervento riguardi una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio e assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.