Home Page

Descrivo lo stato di fatto prima di porre la domanda: casa bifamigliare, piano terra e interrato di un proprietario con accesso indipendente, impianti indipendenti; piano primo e sottotetto non riscaldato di pertinenza, collegato da scaletta retrattile, di proprietà del secondo proprietario, sempre con acceso e impianti indipendenti. Il tetto è di proprietà comune ed è da rifare in quanto vi sono infiltrazioni di acqua. I due proprietari vorrebbero isolare l'edificio, con un cappotto esterno e un nuovo tetto, usufruendo delle agevolazioni bonus 110%. Il secondo proprietario (piano primo + sottotetto) vuole anche usufruire della legge regionale per il recupero del sottotetto, con queste due opzioni: aumentare la slp senza aumento di volume, mantenendo le altezze di colmo e di gronda, ricavando circa 60 mq, oppure alzando altezza di gronda e colmo, aumentando il volume per arrivare ad una slp di 100 mq. Ora il quesito: in caso di aumento slp senza aumento di volume è possibile accedere al bonus 110% da oggi ammesso anche per sottotetti non riscaldati, in quanto classificabile come ristrutturazione? Nel secondo caso, con aumento di volumetria, quindi con ampliamento, penso da inquadrare come intervento edilizio di nuova costruzione, quali sono le opere che posso essere considerate nel bonus 110% e quali invece nel regime di nuova costruzione ovvero al 50%? In questo caso il rifacimento del tetto essendo in comune entrerà nella agevolazione del 110% o sarà considerato legato alla nuova costruzione per il recupero del sottotetto al 50% ? Se la ristrutturazione del sottotetto è contestuale al cappotto e rifacimento tetto può rientrare tutta la spesa di isolamento nel bonus 110% o i due interventi devono essere considerati separati e quindi il secondo proprietario dovrà ottemperare alle norme di efficientamento energetico previste dalla Regione Lombardia , completando le opere di ristrutturazione del sottotetto e isolando il tetto soprastante accedendo solo al 50% delle ristrutturazioni e 65% per efficientamento energetico? 

Con le modifiche apportate all’art. 119 (34/2020) dalla legge di bilancio, gli interventi di coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. L’immobile posto al piano primo può quindi isolare la copertura, tuttavia le spese relative al recupero del sottotetto non sono ammissibili ai fini del Superbonus in quanto privo di impianto termico nella fase ante intervento. Nel caso in cui vi sia un aumento di volumetria inquadrato come nuova costruzione, su tale porzione non può essere applicato nessun incentivo.