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Casa - Bonus 110% - Regole e soggetti
Interventi da realizzare su una unità residenziale funzionalmente indipendente posta in edificio bifamiliare Si vorrebbe eseguire degli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e beneficiare dell'agevolazione di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus) su di una unità immobiliare occupante l'intero piano primo in edificio bifamiliare composto dalla precedente unità immobiliare, da una seconda unità posta al piano rialzato e da due autorimesse al piano seminterrato di pertinenza delle due unità. Visto che le due unità hanno accessi indipendenti con passaggio da giardino-cortile di proprietà comune. Visto che le due unità sono "funzionalmente indipendenti": essendo dotate di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale». Visto che il proprietario della seconda unità, posta al piano rialzato, non esegue lavori rientranti nel superbonus, ma acconsente all'uso di parte della copertura per l'installazione di pannelli fotovoltaici destinati alla unità residenziale oggetto di lavori, posta al piano rialzato. Si chiede per la singola unità immobiliare posta al piano primo se è possibile beneficiare dell'agevolazione di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus) per i seguenti lavori: - Isolamento estradosso del solaio verso sottotetto non riscaldato; - Sostituzione generatore di calore; - Installazione pannelli fotovoltaici su parte copertura (con consenso del proprietario dell'unità immobiliare posta al piano rialzato). Si chiede inoltre se il salto di due classi è da riferirsi alla singola unità immobiliare indipendente o all'intero edificio composto dalle due unità immobiliari.

Verificandosi la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e “dell’accesso autonomo dall’esterno” le unità …

Casa - Bonus 110% - Regole e soggetti
Abito in un residence (in cui è presente un amministratore di condominio) composto da n.7 villette, ogni villetta ha 4 appartamenti due al piano terra e due al primo piano. Per entrare nel residence dalla strada pubblica è presente un cancello (con indicazione di divieto di ingresso ai non residenti) che consente l'accesso al vialetto comune a tutti gli appartamenti. in questo vialetto ogni appartamento ha poi il proprio cancello con campanello e numero civico individuale. Io abito in un appartamento sito al primo piano in cui ho anche un giardino privato esclusivo e le mie scale private per salire in casa e per scendere in box. Per quanto riguarda gli impianti il mio appartamento (come tutti gli altri) ha: - caldaia autonoma privata - impianto elettrico indipendente (c'è un locale nei box in cui sono presenti tutti i contatori e io posso staccare solo il mio). - impianto gas autonomo (c'è un locale nei box in cui sono presenti tutti i contatori e io posso verificare i consumi del mio). - impianto acqua (le spese dell'acqua le pago nelle spese condominiale e sono suddivise tra tutti i condomini per i rispettivi consumi e c'è un locale nei box in cui sono presenti tutti i rubinetti delle abitazioni in cui io posso chiudere in autonomia l'acqua della mia abitazione). In base alla vigente normativa ed in particolare alle risposte dell'agenzie delle entrate n. 115, 116 del 16 Febbraio 2021, vorrei gentilmente chiedervi se la mia abitazione si configura come funzionalmente indipendente e con ingresso autonomo e posso quindi usufruire del superbonus 110% in autonomia e a prescindere dalle decisioni condominiali per effettuare i seguenti lavori: - sostituzione caldaia tradizione con caldaia a condensazione - sostituzione termosifoni con pavimento radiante - cambio serramenti (regolamento condominiale prevede la decisione condominiale, ma altri residenti li hanno già cambiati).  Sto ricevendo pareri contrastanti da diverse aziende circa la possibilità di rientrare nel superbonus 110% poiché è comunque configurabile come condominio. 

Le unità immobiliari, per essere considerate indipendenti, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito …