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Abito in un residence (in cui è presente un amministratore di condominio) composto da n.7 villette, ogni villetta ha 4 appartamenti due al piano terra e due al primo piano. Per entrare nel residence dalla strada pubblica è presente un cancello (con indicazione di divieto di ingresso ai non residenti) che consente l'accesso al vialetto comune a tutti gli appartamenti. in questo vialetto ogni appartamento ha poi il proprio cancello con campanello e numero civico individuale. Io abito in un appartamento sito al primo piano in cui ho anche un giardino privato esclusivo e le mie scale private per salire in casa e per scendere in box. Per quanto riguarda gli impianti il mio appartamento (come tutti gli altri) ha: - caldaia autonoma privata - impianto elettrico indipendente (c'è un locale nei box in cui sono presenti tutti i contatori e io posso staccare solo il mio). - impianto gas autonomo (c'è un locale nei box in cui sono presenti tutti i contatori e io posso verificare i consumi del mio). - impianto acqua (le spese dell'acqua le pago nelle spese condominiale e sono suddivise tra tutti i condomini per i rispettivi consumi e c'è un locale nei box in cui sono presenti tutti i rubinetti delle abitazioni in cui io posso chiudere in autonomia l'acqua della mia abitazione). In base alla vigente normativa ed in particolare alle risposte dell'agenzie delle entrate n. 115, 116 del 16 Febbraio 2021, vorrei gentilmente chiedervi se la mia abitazione si configura come funzionalmente indipendente e con ingresso autonomo e posso quindi usufruire del superbonus 110% in autonomia e a prescindere dalle decisioni condominiali per effettuare i seguenti lavori: - sostituzione caldaia tradizione con caldaia a condensazione - sostituzione termosifoni con pavimento radiante - cambio serramenti (regolamento condominiale prevede la decisione condominiale, ma altri residenti li hanno già cambiati).  Sto ricevendo pareri contrastanti da diverse aziende circa la possibilità di rientrare nel superbonus 110% poiché è comunque configurabile come condominio. 

Le unità immobiliari, per essere considerate indipendenti, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e “dell’accesso autonomo dall’esterno”. Per “accesso autonomo dall'esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale. La predetta elencazione può considerarsi tassativa e non esemplificativa.