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Per quanto riguarda il bonus facciate detrazione del 90%, si chiede se sia realizzabile la sola verniciatura nel caso il condominio non volesse l'applicazione di cappotto, nonostante nel ciclo ipotizzato vi siano l'asportazione di verniciatura esistente e rasatura di uniformazione pareti. L'art 1 comma 220 legge bilancio 2020, pare imporre tale obbligo a tutte le lavorazioni influenti dal punto di vista termico nel caso di superfici disperdenti in oggetto, superiori al 10% della medesima complessiva.

Sono esclusi dal solo obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica di cui al DDUO 18546/2019 (art. 3.3 lettera c) solo gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali, ad esempio, tinteggiatura, manto di copertura, pavimentazione), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.