Per quanto riguarda il bonus facciate detrazione del 90%, si chiede se sia realizzabile la sola verniciatura nel caso il condominio non volesse l'applicazione di cappotto, nonostante nel ciclo ipotizzato vi siano l'asportazione di verniciatura esistente e rasatura di uniformazione pareti. L'art 1 comma 220 legge bilancio 2020, pare imporre tale obbligo a tutte le lavorazioni influenti dal punto di vista termico nel caso di superfici disperdenti in oggetto, superiori al 10% della medesima complessiva.
Sono esclusi dal solo obbligo di applicazione dei requisiti di
prestazione energetica di cui al DDUO 18546/2019 (art. 3.3 lettera c) solo gli interventi
di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di
finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali, ad
esempio, tinteggiatura, manto di copertura, pavimentazione), o rifacimento di
porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.