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Interventi da realizzare su una unità residenziale funzionalmente indipendente posta in edificio bifamiliare Si vorrebbe eseguire degli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e beneficiare dell'agevolazione di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus) su di una unità immobiliare occupante l'intero piano primo in edificio bifamiliare composto dalla precedente unità immobiliare, da una seconda unità posta al piano rialzato e da due autorimesse al piano seminterrato di pertinenza delle due unità. Visto che le due unità hanno accessi indipendenti con passaggio da giardino-cortile di proprietà comune. Visto che le due unità sono "funzionalmente indipendenti": essendo dotate di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale». Visto che il proprietario della seconda unità, posta al piano rialzato, non esegue lavori rientranti nel superbonus, ma acconsente all'uso di parte della copertura per l'installazione di pannelli fotovoltaici destinati alla unità residenziale oggetto di lavori, posta al piano rialzato. Si chiede per la singola unità immobiliare posta al piano primo se è possibile beneficiare dell'agevolazione di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus) per i seguenti lavori: - Isolamento estradosso del solaio verso sottotetto non riscaldato; - Sostituzione generatore di calore; - Installazione pannelli fotovoltaici su parte copertura (con consenso del proprietario dell'unità immobiliare posta al piano rialzato). Si chiede inoltre se il salto di due classi è da riferirsi alla singola unità immobiliare indipendente o all'intero edificio composto dalle due unità immobiliari.

Verificandosi la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e “dell’accesso autonomo dall’esterno” le unità potranno accedere in modo autonomo e indipendente al Superbonus fermo restando il rispetto di tutti i requisiti richiesti per l’agevolazione fiscale. Il salto delle due classi sarà verificato sulla singola unità immobiliare.