Home Page

Abito in una classica casa degli anni 50, due appartamenti privati, uno sopra l'altro. Con il proprietario del primo piano stiamo concordando per il cappotto e per gli infissi. Vorremmo però sostituire anche il tetto e installare, ognuno per la sua parte, un impianto fotovoltaico. Il sottotetto è alto e ampio ma è solo solaio, non vogliamo renderlo abitabile. Questo ultimo lavoro (tetto e pannelli) può rientrare nel bonus o in una delle detrazioni?

Qualora si configuri il condominio, per accedere al Superbonus dovrà essere eseguito almeno un intervento trainante sulle parti comuni (isolamento a cappotto/copertura, sostituzione impianto riscaldamento se centralizzato) e, congiuntamente, gli eventuali interventi trainati (serramenti, caldaie autonome, fotovoltaico, ecc…) sulle pertinenze private. L’insieme degli interventi (trananti + trainati) dovrà garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche. Si deduce quindi che se il condominio non realizza gli interventi sulle parti comuni, i singoli proprietari non possono accedere al superbonus. Con le modifiche apportate dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio) all’art. 119 (DL Rilancio) – comma 1 – lettera a), gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.