Devo ristrutturare il bagno del mio appartamento con rifacimento completo di impianti e tubazioni, sostituzione dei sanitari, dei pavimenti e dei rivestimenti oltre che del serramento della finestra. L'ufficio tecnico del mio comune mi dice che questa è una manutenzione ordinaria perché non prevedo l'abbattimento di muri o spostamento di porte. Se così fosse non avrei diritto alla detrazione fiscale per ristrutturazione. Io penso invece che sia una manutenzione straordinaria e quindi di aver diritto al bonus. Ho interpellato il Caf e mi dicono che per la detrazione sono sufficienti le fatture, la dichiarazione di conformità degli impianti e che non devo neanche presentare la comunicazione dei lavori in comune. Chi ha ragione?
La guida per le ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate (aggiornamento luglio 2019) al paragrafo 1.1.3 prevede che i lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), aggiornato alla legge n. 120/2020 di conversione del dl 76/2020 “Decreto semplificazioni”: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Tra gli esempi di manutenzione straordinaria vengono riportati i seguenti: installazione di ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, recinzione dell’area privata, costruzione di scale interne.