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In un condominio di 84 appartamenti io e mia moglie possediamo due appartamenti acquistati separatamente, catastalmente distinti e confinanti allo stesso piano. Ciascun appartamento è intestato distintamente (uno a me e uno a mia moglie). Nel 1986 abbiamo presentato in Comune Comunicazione di opere interne (art 26 L. 47/85 ) riguardante la formazione di una apertura che collega i due appartamenti regolarmente assentita. Abbiamo inoltre rimosso una cucina destinando questo locale a guardaroba. Ora, nell'aggiornare le planimetrie catastali per accedere al superbonus 110% Condominiale ( trainanti e trainati) vorremmo unire di fatto le due unità immobiliari per costituire una abitazione principale allo scopo di ottenere l'esenzione IMU anche per il secondo appartamento, attualmente considerato 2° casa. (Rif. Circolare n° 27/E 2016 dell'Agenzia delle Entrate). Questo è il quesito: L'unione di fatto dei due appartamenti consente/compromette la possibilità di usufruire del Superbonus di 30.000 x 2 = 60.000 € limitandola a soli 30.000 € che spetta ad 1 sola unità immobiliare? La risposta chiaramente riveste per noi importanza fondamentale poiché ci imporrebbe di effettuare una scelta sugli adempimenti da intraprendere.

Sì, il tetto di spesa viene calcolato sul numero di unità immobiliari.