Intendo demolire una costruzione esistente, degli anni 60. Attualmente, non rispetta le distanze dai confini e dalle abitazioni confinanti come prevedono le normative. L'altezza dei locali è di 3 mt, la nuova costruzione sarà di 2,70 mt, questo mi permette di recuperare del volume. Chiedo, nella ricostruzione sul medesimo sedime, se modifico leggermente la sagoma per utilizzare il volume recuperato, la parte in più deve rispettare le nuove normative di distanza fra edifici e confine, o posso semplicemente allargare il precedente perimetro? Mi spiego meglio: l'attuale pianta è quadrata, per utilizzare il volume recuperato, posso realizzare l'edificio con pianta rettangolare mantenendo lo stesso sedime e distanze di confine attuali?
In tal senso si trova risposta nel Testo Unico dell’Edilizia (TUE) DPR
380/01, recentemente aggiornato alla legge n. 120/2020 di conversione del dl
76/2020 “Decreto semplificazioni”, che all’art. 2-bis – comma 1-ter riporta
quanto segue: “In ogni caso di intervento
che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le
dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di
sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai
confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti
fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito,
sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone
omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai
piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi
di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei
piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di
competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri
degli enti preposti alla tutela”.