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Intendo demolire una costruzione esistente, degli anni 60. Attualmente, non rispetta le distanze dai confini e dalle abitazioni confinanti come prevedono le normative. L'altezza dei locali è di 3 mt, la nuova costruzione sarà di 2,70 mt, questo mi permette di recuperare del volume. Chiedo, nella ricostruzione sul medesimo sedime, se modifico leggermente la sagoma per utilizzare il volume recuperato, la parte in più deve rispettare le nuove normative di distanza fra edifici e confine, o posso semplicemente allargare il precedente perimetro? Mi spiego meglio: l'attuale pianta è quadrata, per utilizzare il volume recuperato, posso realizzare l'edificio con pianta rettangolare mantenendo lo stesso sedime e distanze di confine attuali? 

In tal senso si trova risposta nel Testo Unico dell’Edilizia (TUE) DPR 380/01, recentemente aggiornato alla legge n. 120/2020 di conversione del dl 76/2020 “Decreto semplificazioni”, che all’art. 2-bis – comma 1-ter riporta quanto segue: “In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”.