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Un mio parente ha una stalla/fienile con annesso una piccola casa colonica che vorrei convertire in abitazione. La struttura è fatiscente, solamente i muri perimetrali sono da mantenere causa di vincoli paesaggistici. Io vorrei cambiare la destinazione d'uso dell'immobile (stando alle regole del PGT del comune) e successivamente intraprendere i lavori di ristrutturazione creando all'interno due unità abitative. Vorrei capire se questo tipo di interventi può in qualche modo essere associato ai bonus creati per il rilancio. Informandomi su internet ho notato come per un requisiti fondamentale per l'accesso agli ecobonus sia l'esistenza di un sistema di riscaldamento precedente alla ristrutturazione. Nel mio caso in entrambe le strutture non è presente alcun tipo di impianto di riscaldamento ad eccezione di due camini (nella parte di casa colonica). Per quanto riguarda la sezione relativa alla casa colonica ho letto una faq di ENEA che ha modificato la definizione di impianto termico andando ad eliminare la soglia minima di 5KW e aprendo ad una interpretazione più larga che potrebbe includere anche camini e stufe: è corretto ? Potrei quindi entrare all'interno delle categorie che usufruiscono dell'ecobonus 110% (a fronte ovviamente della giusta definizione di interventi trainanti e trainati ad esempio il cappotto)?   Per quanto riguarda invece la parte della stalla (da convertire) ho letto in una risposta di Enea all'interpello 538 del 9 Novembre 2020 che il cambio di destinazione d'uso permette l'accesso al sismabonus in quanto conta la destinazione d'uso finale (quindi abitazione), è corretto? In caso di ristrutturazione di stalle che sono ovviamente sprovviste di impianti termici accedere all'ecobonus 110% è quindi impossibile ?

Una FAQ dell'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che: "sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo). Tale possibilità - già consentita ai fini del cd ecobonus nonché del cd sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) - riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus che non costituisce una “nuova” agevolazione. In particolare, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del Superbonus – nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa - anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori". Con il Dlgs 48/2020 è stato modificato l’art.2 - comma 1 - punto l-tricies) del Dlgs 192/2005, ridefinendo il concetto di impianto termico ed eliminando la potenza nominale minima di 5 kW.  I camini e le stufe sono quindi considerabili. La parte della stalla, non essendo dotata di impianto di riscaldamento nella situazione ante intervento, non accede ai Bonus di Efficientamento energetico (Ecobonus – Superbonus).